Cassazione Penale, Sentenza n. 11210/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Primo motivo: si censura la motivazione circa la bancarotta patrimoniale, ritenendo illogico e travisato il fatto che la Corte d'appello abbia desunto la distrazione dalla sola (parziale) mancanza di scritture contabili; la difesa aveva prodotto una relazione contabile che, secondo l'imputato, dimostrava che i prelievi erano spese sociali anticipate o rimborsate. Secondo motivo: si contesta la mancata prova del dolo specifico per la bancarotta documentale e si chiede la riqualificazione del reato in bancarotta documentale semplice; inoltre si lamenta carenza motivazionale sull'elemento soggettivo, sostenendo che la produzione del libro IVA e la natura del business (servizi) non rendevano rilevante l'assenza del libro cespiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) la valutazione della Corte d'appello circa la connotazione fraudolenta delle operazioni distrattive è logica e fondata, anche alla luce dell'ammanco di cassa (circa 100.000 euro), della mancata giustificazione delle uscite e del trasferimento dei clienti verso una nuova ditta; le spiegazioni ex post del consulente di parte sono state ritenute insufficienti; 2) quanto alla bancarotta documentale, il dolo richiesto è dolo generico e può essere desunto per presunzione logico-presuntiva dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale e dalla finalità occultativa della mancata tenuta delle scritture; la Corte ha correttamente negato la riqualificazione in bancarotta documentale semplice. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale si realizza anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture è funzionale a occultare atti depauperativi; il dolo generico può essere desunto con metodo logico-presuntivo dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p. (limiti di motivazione del ricorso)
Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: i motivi devono essere formulati nei limiti richiesti dall'articolo
Regola che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022 Scarponi; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019 Amidani; Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024 Parcesepe; Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 Gualandri; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 Cortinovis)
varie pronunce di legittimità citate in motivazione
Costante massimaria: il dolo generico per la bancarotta documentale può essere desunto dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale e dalla funzione occultativa della mancata tenuta delle scritture; la valutazione del pericolo concreto va fatta ex ante e le spiegazioni ex post sono valutate con rigore
Massime di principio
- La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, se funzionale ad occultare perdite o trasferimenti di patrimonio, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale; il dolo può essere desunto per presunzione logico‑presuntiva dalla condotta patrimoniale fraudolenta.
- Le spiegazioni ex post fornite dal debitore (o dal consulente di parte) sul destino di prelievi o ammanchi di cassa devono essere dettagliate e documentate: affermazioni generiche o ricostruzioni parziali rischiano di essere ritenute insufficienti.
- La valutazione di merito della Corte territoriale sulla sussistenza degli elementi del reato (compresa la funzione occultativa della mancata tenuta dei libri) è difficile da rovesciare in Cassazione salvo illogicità o violazione di legge evidente.
- Per ottenere la riqualificazione del reato in bancarotta documentale semplice è necessario confutare la presunzione che l'incompletezza documentale fosse funzionale all'occultamento di atti distrattivi: non basta sostenere la natura del business (es. servizi) o la produzione parziale di scritture senza prove probanti.
- Il giudizio sul dolo va valutato anche alla luce della personalità e dell'esperienza dell'imprenditore, ma la giovane età o inesperienza non esonerano automaticamente dalla responsabilità se risulta la consapevolezza delle conseguenze della mancata tenuta delle scritture.
- Il pericolo concreto caratterizzante la bancarotta distrattiva si valuta in prospettiva ex ante; ricostruzioni ex post non neutralizzano automaticamente l'integrazione del reato se non dimostrano punto per punto la destinazione delle somme.
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