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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11210/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Primo motivo: si censura la motivazione circa la bancarotta patrimoniale, ritenendo illogico e travisato il fatto che la Corte d'appello abbia desunto la distrazione dalla sola (parziale) mancanza di scritture contabili; la difesa aveva prodotto una relazione contabile che, secondo l'imputato, dimostrava che i prelievi erano spese sociali anticipate o rimborsate. Secondo motivo: si contesta la mancata prova del dolo specifico per la bancarotta documentale e si chiede la riqualificazione del reato in bancarotta documentale semplice; inoltre si lamenta carenza motivazionale sull'elemento soggettivo, sostenendo che la produzione del libro IVA e la natura del business (servizi) non rendevano rilevante l'assenza del libro cespiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) la valutazione della Corte d'appello circa la connotazione fraudolenta delle operazioni distrattive è logica e fondata, anche alla luce dell'ammanco di cassa (circa 100.000 euro), della mancata giustificazione delle uscite e del trasferimento dei clienti verso una nuova ditta; le spiegazioni ex post del consulente di parte sono state ritenute insufficienti; 2) quanto alla bancarotta documentale, il dolo richiesto è dolo generico e può essere desunto per presunzione logico-presuntiva dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale e dalla finalità occultativa della mancata tenuta delle scritture; la Corte ha correttamente negato la riqualificazione in bancarotta documentale semplice. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale si realizza anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture è funzionale a occultare atti depauperativi; il dolo generico può essere desunto con metodo logico-presuntivo dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p. (limiti di motivazione del ricorso)

    Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: i motivi devono essere formulati nei limiti richiesti dall'articolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022 Scarponi; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019 Amidani; Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024 Parcesepe; Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 Gualandri; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 Cortinovis)

    varie pronunce di legittimità citate in motivazione

    Costante massimaria: il dolo generico per la bancarotta documentale può essere desunto dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale e dalla funzione occultativa della mancata tenuta delle scritture; la valutazione del pericolo concreto va fatta ex ante e le spiegazioni ex post sono valutate con rigore

Massime di principio

  • La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, se funzionale ad occultare perdite o trasferimenti di patrimonio, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale; il dolo può essere desunto per presunzione logico‑presuntiva dalla condotta patrimoniale fraudolenta.
  • Le spiegazioni ex post fornite dal debitore (o dal consulente di parte) sul destino di prelievi o ammanchi di cassa devono essere dettagliate e documentate: affermazioni generiche o ricostruzioni parziali rischiano di essere ritenute insufficienti.
  • La valutazione di merito della Corte territoriale sulla sussistenza degli elementi del reato (compresa la funzione occultativa della mancata tenuta dei libri) è difficile da rovesciare in Cassazione salvo illogicità o violazione di legge evidente.
  • Per ottenere la riqualificazione del reato in bancarotta documentale semplice è necessario confutare la presunzione che l'incompletezza documentale fosse funzionale all'occultamento di atti distrattivi: non basta sostenere la natura del business (es. servizi) o la produzione parziale di scritture senza prove probanti.
  • Il giudizio sul dolo va valutato anche alla luce della personalità e dell'esperienza dell'imprenditore, ma la giovane età o inesperienza non esonerano automaticamente dalla responsabilità se risulta la consapevolezza delle conseguenze della mancata tenuta delle scritture.
  • Il pericolo concreto caratterizzante la bancarotta distrattiva si valuta in prospettiva ex ante; ricostruzioni ex post non neutralizzano automaticamente l'integrazione del reato se non dimostrano punto per punto la destinazione delle somme.

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