Cassazione Penale, Sentenza n. 32591/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta rigettata. La Corte ha ritenuto applicabile il testo ante L. n.67/2014 (procedimento iniziato nel 2008) e, sulla base delle intercettazioni e delle conversazioni con i coimputati, ha accertato che il Charkane aveva effettiva conoscenza degli arresti e delle misure cautelari riguardanti i correi e si era volontariamente sottratto (latitanza). Pertanto non sono ricorsi i presupposti per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per impugnare sentenza contumaciale di condanna (importazione di stupefacente in ingente quantità): il ricorrente deduceva di non aver mai avuto conoscenza del procedimento, era stato assistito da difensore d'ufficio in primo e secondo grado, il processo si era svolto in contumacia e chiedeva la restituzione del termine per impugnare con sospensione dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (testo ante L. n.67/2014)
"se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica"
Consente la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale salvo che risulti l'effettiva conoscenza del procedimento o la volontaria rinuncia: impone al giudice di verificare fattualmente la conoscenza dell'imputato.
L. n.67 del 2014, art. 15-bis, comma 2 (disposizione transitoria)
"le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità"
Nei procedimenti iniziati prima della riforma (qui il procedimento del 2008) continua ad applicarsi il testo previgente dell'art. 175 c.p.p.; dunque la valutazione sulla restituzione è stata svolta secondo la disciplina ante riforma.
Massime di principio
- Se il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore della L. n.67/2014 e l'imputato è contumace senza decreto di irreperibilità, si applica il testo previgente dell'art. 175 c.p.p.
- La mera nomina di un difensore d'ufficio e la dichiarazione di latitanza non escludono automaticamente l'impossibilità di ottenere la restituzione: il giudice deve accertare se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.
- La persistente assistenza di un difensore di fiducia costituisce, di norma, elemento idoneo a dimostrare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento; in sua assenza occorre una valutazione probatoria specifica.
- Prove concrete, come intercettazioni o conversazioni dalle quali risulti consapevolezza degli arresti o delle misure cautelari, possono comprovare l'effettiva conoscenza e giustificare il rigetto della restituzione.
- Il giudice è tenuto a compiere "ogni necessaria verifica" sugli atti per stabilire se la mancata partecipazione sia stata volontaria e se sussista la mancata incolpevole conoscenza, condizionando l'accoglimento della richiesta.
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