Cassazione Penale, Sentenza n. 34478/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990. Il ricorrente contestava la motivazione secondo cui egli sarebbe stato osservato lasciare una chiave in un vaso che ha poi permesso il rinvenimento di 126,5 g di cocaina e 50 g di crack nell'impianto dell'ascensore. La difesa ha prodotto una consulenza tecnica fotografica tesa a dimostrare che la visuale degli agenti era ostruita da muri e che dunque non potevano vedere l'azione imputata; ha inoltre evidenziato presunte incongruenze nelle dichiarazioni degli agenti e ha depositato successivamente atti processuali (verbale d'udienza) successivi all'ordinanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di riesame, giudicando le critiche difensive — relative alla consulenza tecnica fotografica e alla presunta impossibilità di osservare l'azione — non risolutive e non tali da smentire i dati già acquisiti. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la documentazione sopravvenuta depositata dopo l'ordinanza e ha ribadito il principio secondo cui il tribunale del riesame non ha poteri istruttori estesi; ha quindi confermato gli elementi che giustificavano la misura (contatto con soggetto che ha ceduto stupefacenti identici, ritorno nell'immobile in tempi brevi, corrispondenza degli involucri) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990
Norma sostanziale che consente l'incriminazione per traffico/ detenzione di sostanze stupefacenti e costituisce la fattispecie contestata; è il titolo di reato su cui si fonda la misura cautelare.
Principio giurisprudenziale sulla inammissibilità di elementi sopravvenuti
Sez. 3, n. 23151 del 2019, Zamparini, Rv. 275982
Gli elementi sopravvenuti dopo la decisione del tribunale del riesame non sono rilevanti nel successivo giudizio di legittimità e devono essere fatti valere con istanze di revoca o modifica della misura dinanzi al giudice competente.
Principio giurisprudenziale sui limiti istruttori del tribunale del riesame
Sez. 6, n. 46036 del 2023, Valentino, Rv. 285475
Il tribunale del riesame non dispone di poteri istruttori estesi in sede cautelare incidentale; deve decidere sulla legittimità della misura sulla base dei dati processuali acquisiti e di quanto tempestivamente allegato nel corso dell'udienza.
Massime di principio
- In impugnative avverso misure cautelari il giudice di riesame e la giurisdizione di legittimità giudicano sulla base degli atti già acquisiti: elementi nuovi sopravvenuti dopo l'ordinanza sono inammissibili in questa sede e vanno proposti con istanze al giudice competente per la modifica/revoca della misura.
- Controversie tecniche (es. visibilità fotografica) richiedono consulenze particolarmente precise: rilievi generici o con margini di incertezza difficilmente sono idonei a contrastare valutazioni di gravità indiziaria già fondate su più elementi.
- Le incongruenze nelle dichiarazioni degli agenti possono rilevare, ma non sempre bastano a escludere la sussistenza dei requisiti cautelari se permangono elementi concreti e coerenti che collegano l'indagato al delitto (contatto con lo spacciatore, identità del tipo di sostanza, modalità e tempi riconducibili all'attività illecita).
- Quando si ritiene di avere prove tecniche sopravvenute o nuovi elementi probatori, la via corretta è proporre istanza di revoca o modifica della misura cautelare al giudice competente, allegando tempestivamente la documentazione e chiedendo un approfondimento istruttorio.
- Nelle impugnazioni cautelari, la motivazione del giudice dovrà evitare illogicità manifeste; tuttavia, una motivazione che indica l'esistenza di elementi indiziari multipli e conclude per la necessità della misura viene spesso ritenuta adeguata se non viziata da palese contraddittorietà.
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