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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03549/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Il proprietario di uno stabilimento industriale sito in Olbia ha proposto opposizione alla stima dell'indennità relativa al riacquisto del bene da parte del consorzio industriale, ai sensi dell'art. 63 della l. n. 448/1998. Il consorzio si è costituito eccependo, tra l'altro, la litispendenza per la pendenza di un altro giudizio tra le stesse parti sul medesimo fondo e sul medesimo procedimento ablatorio, nonché il difetto di giurisdizione, il giudicato esterno e l'infondatezza della domanda. La Corte d'appello ha dichiarato la litispendenza e cancellato la causa dal ruolo. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione dell'art. 5 all. E della l. n. 2248/1865, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disapplicare gli atti del procedimento di riacquisto perché l'art. 63 l. n. 448/1998 non sarebbe applicabile ai beni diversi dalle aree cedute dai consorzi e perché l'opposizione del consorzio alla stima sarebbe stata inammissibile in difetto di decreto di esproprio; 2) violazione dell'art. 39 c.p.c. e dell'art. 54 d.P.R. n. 327/2001, contestando l'affermazione di identità tra il presente giudizio e quello già promosso dal consorzio, in ragione della diversa funzione tra determinazione dell'indennità ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001 e opposizione alla stima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non contenesse una decisione di merito, ma una pronuncia sulla litispendenza e quindi, sostanzialmente, su una questione di competenza. Ne consegue che l'impugnazione corretta era il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non il ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c. Inoltre, ha rilevato che non era possibile convertire il ricorso in regolamento di competenza perché l'impugnazione era stata notificata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 63 della l. 23 dicembre 1998, n. 448

    richiamato dal ricorrente quale base del procedimento di riacquisto dell'immobile; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché definisce il giudizio per inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    invocato per chiedere la disapplicazione degli atti del procedimento di riacquisto

  • art. 39 c.p.c.

    la dichiarazione di litispendenza è ricondotta a una questione che incide sull'individuazione del giudice competente

  • art. 42 c.p.c.

    il provvedimento che dichiara la litispendenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza

  • art. 47, secondo comma, c.p.c.

    il termine per proporre il regolamento di competenza è perentorio e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza

  • art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla diversità di oggetto tra i giudizi in comparazione

  • art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato per sostenere che la determinazione dell'indennità ha funzione meramente estimatoria ai fini dell'ablazione

  • art. 360 c.p.c.

    ritenuto non idoneo a fondare l'impugnazione di una pronuncia solo sulla litispendenza/competenza

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che inserisce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La pronuncia che dichiara la litispendenza non decide il merito della controversia, ma incide sull'individuazione del giudice chiamato a decidere; perciò è assimilata, ai fini dell'impugnazione, a una decisione sulla competenza.
  • Avverso una statuizione di litispendenza è esperibile il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.
  • La riqualificazione dell'impugnazione erroneamente proposta come regolamento di competenza è possibile solo se il ricorso rispetta i requisiti formali e soprattutto il termine perentorio previsto per tale rimedio.
  • Il superamento del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impedisce la conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza, rendendo l'impugnazione inammissibile.
  • Quando il giudice di merito si arresta alla declaratoria di litispendenza, restano estranee al sindacato di legittimità le censure sul merito della pretesa sostanziale, che non possono essere esaminate se il mezzo di impugnazione è inidoneo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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