Sentenza n. 119/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo nr. -OMISSIS- emesso in data del 25.01.2022 e notificato al ricorrente in data 09.02.2022; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto ivi compreso il decreto del Prefetto di Cosenza prot. N. -OMISSIS- datato 2.12.2021 e notificato al ricorrente il successivo 22.12.2021, con il quale il Prefetto di Cosenza disponeva il divieto del ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo e divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile e il presupposto divieto prefettizio di detenzione di armi, sostenendo l'assenza di elementi di pericolosità e l'illegittimità della valutazione amministrativa. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per insufficienza ed erroneità dell'istruttoria, erronea interpretazione della legge e uso distorto della discrezionalità, valorizzando l'archiviazione del procedimento relativo all'omessa custodia, l'acquisto successivo di un armadio idoneo alla custodia delle armi, la natura occasionale e modesta della lite familiare e la propria vita regolare e priva di censure. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 43, ultimo comma, T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per difetto del presupposto normativo, sviamento, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, insufficiente motivazione e illogicità manifesta, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe considerato complessivamente la sua condotta e gli elementi favorevoli al mantenimento del porto d'armi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto ordinario di detenere armi, il cui rilascio e mantenimento dipendono da una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza circa la piena affidabilità del titolare e la sicurezza del loro uso. Tale valutazione non richiede necessariamente condanne penali, denunce, un accertamento di pericolosità sociale o un concreto abuso delle armi, essendo sufficiente che sia fondata su elementi sintomatici della possibile perdita di affidabilità, purché non irrazionale e adeguatamente motivata. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva valorizzato due circostanze incontestate: una lite familiare di tale intensità da provocare l'intervento dei Carabinieri su richiesta di terzi e l'inadeguata custodia delle armi, conservate in un armadio privo di lucchetto o serratura. Il successivo acquisto di un armadio idoneo non eliminava la rilevanza della precedente custodia negligente; analogamente, l'archiviazione del fatto relativo all'omessa custodia non impediva la valutazione amministrativa preventiva. La conflittualità familiare e la carente custodia, considerate congiuntamente, costituivano una motivazione congrua e non illogica della perdita di affidabilità. Le doglianze sono state ritenute mere critiche alla scelta amministrativa, prive di argomenti idonei a confutare il percorso logico seguito dall'amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'autorità di pubblica sicurezza può negare o revocare il titolo relativo alle armi sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità del soggetto, anche in funzione preventiva e cautelare, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale, di condanne penali o di un concreto abuso delle armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria da remoto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto ordinario di detenere armi; il suo rilascio e mantenimento presuppongono una valutazione positiva e attuale di piena affidabilità del titolare.
- La revoca o il divieto di detenzione di armi possono essere adottati in funzione preventiva e cautelare anche senza condanne, denunce, accertamento di pericolosità sociale o prova di un concreto abuso, purché la valutazione amministrativa sia fondata su elementi obiettivi, non irrazionale e congruamente motivata.
- Una situazione oggettiva di conflittualità familiare può costituire, anche indipendentemente dall'accertamento della responsabilità per la lite, un indice sintomatico della possibile inaffidabilità del titolare di armi e giustificare misure interdittive.
- La custodia inadeguata delle armi costituisce un autonomo elemento idoneo a fondare la preoccupazione dell'autorità circa il loro uso sicuro; l'archiviazione del relativo fatto o la successiva regolarizzazione della custodia non impediscono di valorizzare la condotta pregressa nella valutazione prognostica complessiva.
- La legittimità della revoca del porto d'armi va valutata considerando complessivamente gli elementi sintomatici della perdita di affidabilità, senza che la pregressa vita incensurata del titolare imponga necessariamente una conclusione favorevole.
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