Cassazione Penale, Ordinanza n. 01379/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva revocato l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della pena detentiva espiata in affidamento in prova e la revoca della liberazione anticipata concessa per il relativo periodo. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 ord. pen., sostenendo che il tribunale avesse omesso una valutazione complessiva del percorso trattamentale e che fosse quindi ingiustificata l'estensione della revoca all'intera pena con efficacia ex tunc.
La decisione
La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente fondato la revoca su quanto accertato con sentenza irrevocabile e sugli atti, valorizzando la commissione, nel periodo di ammissione al beneficio, di plurimi reati: sfruttamento della prostituzione di numerose donne e persone transessuali, cessione di almeno 98 grammi di cocaina e il reato di cui all'art. 391-ter, comma terzo, durante la custodia cautelare. La motivazione è stata ritenuta adeguata e coerente anche quanto all'estensione del giudizio all'intero periodo di applicazione del beneficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
È la norma richiamata dal ricorrente in relazione alla liberazione anticipata; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione autonoma, ma ritiene infondata la censura sulla revoca del beneficio rispetto al percorso complessivo del condannato.
art. 391-ter, comma 3, c.p.
È menzionato come uno dei reati commessi nel periodo di custodia cautelare e valorizzati dal tribunale a sostegno della revoca del beneficio.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di revoca di benefici penitenziari e liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può fondare il proprio giudizio anche su fatti accertati con sentenza irrevocabile e su elementi desumibili dagli atti del procedimento, ove questi siano coerenti con la conclusione adottata.
- La revoca può estendersi all'intero periodo di applicazione del beneficio quando i comportamenti ostativi risultino riferibili al complessivo periodo in cui il beneficio è stato goduto, senza che sia necessaria una frammentazione analitica del giudizio per singole frazioni temporali.
- La censura che si risolva nella mera contestazione della valutazione di merito compiuta dal tribunale di sorveglianza è inammissibile in cassazione se la motivazione del provvedimento impugnato è congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →