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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30976/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorso riguarda un provvedimento emesso dalla Corte di appello di Ancona in funzione di giudice dell'esecuzione, con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa in precedenza allo stesso interessato con sentenza del 7 settembre 2021. L'impugnazione è stata proposta personalmente dal condannato, dall'istituto penitenziario in cui era ristretto, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017, a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore abilitato, con conseguente inammissibilità del ricorso personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    salvo che la parte non vi provveda personalmente

    La soppressione dell'inciso operata dalla legge n. 103 del 2017 comporta che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale non è più ammesso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando risulti immediatamente dai presupposti processuali rilevabili dalla Corte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e, se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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