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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n. 413, adottata nella seduta del 29.04.2026, pubblicata nel BUR della Regione Umbria serie generale n. 21 del 13.05.2026, avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti, minimo e massimo, delle rette per i servizi residenziali socio-educativi per i minorenni di cui alla DGR 692/2018”

Giustizia amministrativa202600262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta Regionale dell’Umbria sull’aggiornamento dei limiti minimo e massimo delle rette per i servizi residenziali socio-educativi per minorenni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Terni ha impugnato la delibera regionale che ha aggiornato i limiti, minimo e massimo, delle rette relative ai servizi residenziali socio-educativi per minorenni, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica le censure articolate. In sede cautelare, il Comune non ha quantificato l’incidenza economica degli aumenti contestati sul bilancio dell’ente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché mediante la sospensione immediata della delibera. La misura è stata adottata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione della trattazione del merito alla prima udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere accordata, nel bilanciamento degli interessi, mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando la sospensione dell’atto non risulti necessaria e le esigenze cautelari possano essere soddisfatte attraverso una rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Nella valutazione cautelare, la mancata quantificazione dell’incidenza economica del pregiudizio allegato sul bilancio dell’ente ricorrente può impedire la sospensione immediata dell’atto e orientare il giudice verso una misura cautelare di tipo acceleratorio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareServizi sociali ed educativi
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiTutela cautelare

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