Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2016 nei confronti di una società di capitali e, per trasparenza o riparto di utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, anche nei confronti di due soci, contestando maggiori ricavi e costi indeducibili. La commissione regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo insussistente la pretesa gestione antieconomica posta a base dell'accertamento induttivo, valorizzando i dati documentali e contabili e una percentuale di ricarico del 67%. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la nozione di antieconomicità dovesse essere valutata globalmente in rapporto al volume d'affari e al risultato di esercizio, e che nel caso concreto il reddito pari al 2,77% del volume d'affari fosse oggettivamente antieconomico. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo si risolveva nella mera contestazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito e in una ricostruzione alternativa delle prove, senza dedurre una effettiva violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo non censurasse correttamente una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma mirasse soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della presunta antieconomicità della gestione, già esclusa dalla CTR. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente era un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sull'accertamento induttivo/analitico-induttivo; la Corte osserva che il ricorso non ne denuncia una reale violazione, ma contesta soltanto la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione all'accertamento IVA; anche rispetto a tale norma la censura è ritenuta meramente fattuale e quindi inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura viene qualificata dalla Corte come sostanzialmente diretta alla rivalutazione del merito
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile perché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- In materia di accertamento induttivo fondato su asserita antieconomicità della gestione, il ricorrente deve indicare una specifica violazione delle norme applicate; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi contabili e documentali.
- L'antieconomicità dell'impresa non può essere contestata in cassazione con una mera diversa lettura del dato probatorio, se la sentenza impugnata ha già espresso una valutazione di merito sorretta da elementi documentali e contabili.
- Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta.
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