Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4429/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in abbreviato per il reato previsto dall'art. 6, comma 6, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, per non essersi presentata ai carabinieri quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni partita della squadra Libertas Molfetta, in violazione del provvedimento del Questore. Il ricorso in cassazione deduceva vizio di motivazione: i giudici di merito non avrebbero valutato la sopravvenuta inefficacia del daspo, atteso che la società era stata cancellata ed era intervenuta una nuova compagine (Molfetta Sportiva 1917), sicché l'ordine non poteva essere esteso per ragioni di tassatività e determinatezza delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato ma ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione. Ha richiamato il principio secondo cui il divieto disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989 è riferito alla specifica squadra indicata nell'ordinanza e non può essere esteso ad una diversa associazione sportiva costituita successivamente; pertanto i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se si trattasse di mera modifica del nome o di nuova società. Tuttavia, essendo i fatti commessi il 17/01/2017 e, in assenza di sospensioni e di computo della recidiva, decorso il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6

    Il divieto del Questore di accesso alle manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione sono misure invasive che vanno applicate in modo tassativo e determinato alla squadra specificamente indicata; non è ammessa un'interpretazione estensiva che le estenda a società diverse.

  • Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018 (Santamaria)

    Precedente che afferma l'impossibilità di riferire il divieto disposto dal Questore ad una nuova società costituita dopo la radiazione della precedente, per ragioni di tassatività delle prescrizioni amministrative.

  • Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018 (Faticato)

    Conferma che, se una squadra ha cessato l'attività, l'ordinanza del Questore perde efficacia e la mancata presentazione non integra più il reato previsto dall'art. 6 L. 401/1989.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio secondo cui, quando sussiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità deve annullare la sentenza senza rinvio e il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione.

Massime di principio

  • Il daspo disposto ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989 vale per la specifica squadra e non si estende automaticamente a nuove società sorte successivamente; occorre verificare la continuità giuridica e sostanziale dell'ente sportivo (mero cambio di denominazione vs. nuova entità).
  • Se la società sportiva originaria cessa l'attività, l'ordine del Questore relativo a quella società perde efficacia e la mancata presentazione non configura il reato previsto dall'art. 6, comma 6.
  • In giudizio di merito l'onere di accertare se vi sia continuità tra la squadra indicata nel provvedimento e la compagine che disputa la partita ricade sui giudici; la mancata valutazione è vizio di motivazione.
  • Quando, però, sussiste una causa estintiva (ad es. prescrizione scaduta), la Cassazione annulla senza rinvio e non è necessario esaminare ulteriormente i vizi di merito che sarebbero comunque ininfluenti.
  • Per evitare contestazioni, la pubblica accusa e i giudici dovrebbero documentare chiaramente la natura giuridica della società sportiva coinvolta (identità soggettiva, continuità dell'attività, elementi societari) prima di sostenere la violazione del daspo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.