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Ordinanza

Ordinanza n. 2260/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202603756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti né le ragioni concrete del diniego.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito la domanda cautelare mediante sospensione del provvedimento. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la trattazione del ricorso, rinviando la decisione sulle spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto, il comma 10 consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice può fissare con sollecitudine l'udienza di merito quando tale misura è ritenuta adeguata a tutelare le esigenze cautelari, senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando il giudice ritenga che le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate dalla trattazione ravvicinata del merito, può fissare sollecitamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. è una misura cautelare atipica di carattere acceleratorio e non definisce né la legittimità dell'atto impugnato né la fondatezza della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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