Cassazione Penale, Sentenza n. 29008/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La difesa deduceva: errata valutazione del compendio probatorio e violazione dell'art. 192 c.p.p. (presunte discrasie tra le dichiarazioni del teste che osservò l'incontro e i messaggi inviati dallo stesso), travisamento delle intercettazioni (con riferimento al timore della persona offesa di essere intercettata), mancata prova del conseguimento dell'ingiusto profitto (eccependo la sussistenza di una sola tentata estorsione), insufficiente dimostrazione della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso (assenza di elementi probatori che colleghino gli imputati a metodologie o associazioni mafiose), riconoscimento non concesso delle circostanze attenuanti (contributo di minima importanza e attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i censure erano, in gran parte, generiche o configuravano una non ammessa rinnovata valutazione del materiale probatorio; i giudici di merito hanno fornito motivazione ampia e coerente sulle discrasie dichiarative, sulla genuinità e lettura delle intercettazioni, sulla rilevanza dell'osservazione dell'agente e sulle fotografie che documentavano l'incontro; la qualificazione dell'estorsione e l'aggravante mafiosa sono state ritenute adeguatamente motivate anche con riferimento alla biografia criminale del ricorrente e al contesto territoriale; le richieste di attenuanti sono state correttamente respinte in quanto il contributo del ricorrente non era marginale e non sono emersi elementi positivi idonei a fondare le attenuanti generiche. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che i profili di valutazione della prova rientrano nella valutazione di merito e non possono essere trasformati in motivo autonomo di cassazione; la deduzione generica di errata valutazione probatoria è inammissibile salvo vizi motivazionali specifici (contraddittorietà, manifesta illogicità).
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione all'ipotesi di tentata estorsione: per qualificare il reato come tentato occorre l'indimostrabilità del conseguimento dell'ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto sussistente il profitto sulla base del complesso probatorio.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Norma base per la nozione di mafiosità; la Corte ha ritenuto provata l'aggravante del metodo mafioso sulla base del contesto territoriale, della biografia criminale del ricorrente e delle modalità esecutive del reato che inducano il timore nelle vittime.
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di estorsione e alle aggravanti; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante richiamata nella imputazione.
art. 114 cod. pen.
Norma sull'attenuante del contributo di minima importanza: la Corte conferma che per riconoscerla il contributo deve essere del tutto marginale rispetto alla realizzazione del fatto; qui tale requisito non è stato dimostrato.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riferiti alle circostanze attenuanti e al giudizio di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto inadeguata la prova a favore dell'applicazione delle attenuanti generiche.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e (lett. e))
Richiamato per delimitare l'ambito dei motivi di ricorso in Cassazione: la Corte conferma che non sono ammissibili censure che costituiscono mera riconsiderazione del materiale probatorio; ammessi soltanto vizi di legge e vizi motivazionali specifici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per le spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile per colpa: applicata per la somma di euro 3.000 in ragione dei profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del materiale probatorio: i motivi di ricorso devono evidenziare vizi di diritto o vizi motivazionali specifici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
- Per contestare l'interpretazione delle intercettazioni occorre dimostrare il travisamento del contenuto o la manifesta illogicità della valutazione compiuta dai giudici di merito; semplici letture alternative non sono sufficienti.
- La qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" richiede una valutazione complessiva che può fondarsi su contesto territoriale, modalità esecutive del reato e biografia criminale dell'imputato; tali elementi, se adeguatamente motivati, sono idonei a reggere la qualificazione aggravante.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza è necessario provare che la partecipazione sia stata davvero marginale e non essenziale al conseguimento dell'ingiusto profitto.
- Se si deduce che il reato è stato tentato (art. 56 c.p.), bisogna dimostrare l'assenza del conseguimento dell'ingiusto profitto; la semplice dubbiosità non prevale sul convincimento logico formato dai giudici di merito.
- Ricorsi fondati su generiche contestazioni di "discordanze" tra dichiarazioni e documenti (es. messaggi, annotazioni) devono spiegare concretamente perché tali discordanze determino la manifesta illogicità della motivazione, altrimenti sono inammissibili.
- L'irresponsabile uso della via della cassazione può comportare sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.; è opportuno che la difesa formuli motivi specifici e tipizzati per evitare il rischio di condanna per colpa.
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