Sentenza n. 6910/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento della Società Psicoanalitica Italiana del 23.05.2025, comunicato il 02.06.2025, con cui è stata negata alla ricorrente l'attribuzione delle funzioni di training.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 23 maggio 2025, comunicato il 2 giugno 2025, di attribuzione delle funzioni di training
Esito
Favorevole al resistente (associazione privata abilitata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'attribuzione delle funzioni di training deducendo violazione di legge, violazione dello Statuto, del Regolamento e delle relative procedure della Società Psicoanalitica Italiana, nonché incompetenza e carenza di potere. In particolare, ha sostenuto che la Commissione Analisti con Funzioni di Training, composta da nove membri, fosse irregolare perché priva di un rappresentante della Sezione locale Roma 2, in violazione della previsione secondo cui deve essere presente almeno un Analista con Funzioni di Training per ciascuna delle quattro Sezioni locali dell'Istituto Nazionale del Training. La resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atto interno di un'associazione privata, e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto del 12 marzo 2024, recante la composizione della Commissione. La ricorrente non ha contestato autonomamente il merito della valutazione negativa relativa al lavoro teorico-clinico e al colloquio conclusivo.
La decisione
Il TAR ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, ritenendo che la Società Psicoanalitica Italiana, in quanto soggetto privato riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 56/1989 e abilitato a gestire una formazione dalla quale derivano titoli o qualifiche rilevanti per l'esercizio professionale, eserciti in questo ambito poteri di natura pubblicistica. La natura privata dell'ente non è quindi decisiva ai fini del riparto di giurisdizione. Il TAR ha poi dichiarato estranea al giudizio la professionista indicata come controinteressata, poiché la procedura non era a numero chiuso e non comportava una graduatoria competitiva, sicché ella non traeva un beneficio diretto dal diniego né avrebbe subito un pregiudizio dal suo eventuale annullamento. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure riguardavano esclusivamente l'irregolare composizione della Commissione e, quindi, facevano valere un'illegittimità derivata del diniego rispetto all'atto presupposto di nomina della Commissione del 12 marzo 2024. Tale atto era stato comunicato alla ricorrente nella stessa data, con invito a segnalare eventuali incompatibilità, e la ricorrente aveva risposto dichiarando che non ve ne erano. L'atto presupposto non era stato specificamente impugnato, mentre la formula generica riferita a tutti gli atti prodromici e consequenziali non soddisfaceva l'obbligo di puntuale identificazione dell'oggetto del ricorso previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a. Il TAR ha inoltre rilevato, in via incidentale, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato: la ricorrente non aveva dimostrato che l'assenza del rappresentante della Sezione Roma 2 avesse concretamente inciso sull'imparzialità o sull'esito della valutazione. Erano state dedotte oggettive ragioni di impossibilità nel reperire componenti idonei di quella Sezione, per incompatibilità o indisponibilità, e la ricorrente non aveva contestato specificamente tali ragioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 56/1989
La formazione professionale in psicoterapia, necessaria per l'esercizio della relativa attività, può essere erogata anche da istituti privati riconosciuti, ai quali è collegata una funzione di rilievo pubblicistico.
art. 1, comma 1-ter, l. 241/1990
I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge
I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
art. 7 c.p.a.
Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo
La nozione processuale di pubblica amministrazione comprende anche soggetti privati equiparati o sottoposti ai principi del procedimento amministrativo.
art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso deve contenere distintamente: ... b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza
L'atto impugnato deve essere individuato in modo puntuale e specifico; una formula generica riferita agli atti prodromici e consequenziali non identifica sufficientemente l'atto presupposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un soggetto formalmente privato che, in forza di un riconoscimento ministeriale, gestisce percorsi formativi abilitanti o comunque incidenti sull'accesso e sull'esercizio di una professione esercita, per tali attività, poteri di rilievo pubblicistico; le controversie relative agli atti adottati nell'esercizio di tali poteri rientrano nella giurisdizione amministrativa, indipendentemente dalla natura privatistica dell'ente.
- Quando il ricorso contro un atto conclusivo deduce esclusivamente vizi derivati dalla illegittimità di un atto presupposto, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l'atto consequenziale, salvo che siano dedotti anche vizi propri e autonomi di quest'ultimo.
- L'indicazione generica, contenuta nelle conclusioni del ricorso, di impugnare tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali non sostituisce la puntuale identificazione dell'atto presupposto richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.
- La contestazione della composizione di una commissione valutativa, quando integri un vizio meramente formale, richiede l'allegazione e la dimostrazione di una concreta incidenza dell'irregolarità sull'imparzialità, sulla qualità della valutazione o sull'esito della procedura; la mera deduzione astratta dell'illegittima composizione non è sufficiente.
- La legittimazione o la qualità di controinteressato richiede un interesse concreto e diretto alla conservazione dell'atto impugnato: tale interesse non sussiste, in una procedura non competitiva e non a numero chiuso, per un soggetto che non ricavi un beneficio diretto dall'esito favorevole al candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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