Ordinanza n. 101/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota Prot. -OMISSIS- del 01/10/2025, comunicata via pec in data 19/11/2025, con la quale la Responsabile SUAP del Comune di Leverano, vista la domanda giunta allo Sportello SUAP ed individuata con il numero di pratica: -OMISSIS- “e successive integrazioni” presentata da -OMISSIS- titolare dell'omonima ditta con sede a Leverano in Via -OMISSIS-, con la quale l'istante aveva chiesto l'autorizzazione per l'esercizio di una casa funeraria ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera a), presupposti i documenti tecnici (deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-; SCA di agibilità, certificati di Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale e richiesta Banca Dati Nazionale Antimafia) e soprattutto “vista l'attestazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data 22/04/2024 prot. -OMISSIS- in ordine all'idoneità dell'immobile sotto l'aspetto igienico-sanitario”, ha autorizzato lo -OMISSIS- ad esercitare l'attività di casa funeraria ai sensi dell'art. 17 c. 2 a) nella struttura sita a Leverano in Via -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, precisando che “detta attività e intesa come esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri"; - del parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Lecce in data 8/09/2025, nonché del precedente dell'aprile 2024 cui fa riferimento la autorizzazione; - degli altri eventuali atti, provvedimenti, determinazioni e pareri presupposti e/o conseguenti a quello sopra precisato o comunque a qualsiasi titolo allo stesso collegati, anche se non noti o comunicati, con le statuizioni consequenziali anche in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi ed al pagamento delle spese giudiziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione SUAP all’esercizio di una casa funeraria, nonché i pareri igienico-sanitari presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Leverano al titolare di un’impresa privata per l’esercizio di una casa funeraria, intesa come esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento di cerimonie funebri. Sono stati impugnati anche il parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Lecce del settembre 2025 e il precedente parere di idoneità igienico-sanitaria del 2024, oltre agli atti presupposti e conseguenti. Le censure cautelari risultano dirette, secondo il TAR, soprattutto a contestare l’effettivo esercizio dell’attività, la verifica del corretto svolgimento della stessa e il possesso dei requisiti strutturali, logistici e soggettivi. È stata inoltre dedotta l’incompatibilità derivante dal ruolo ricoperto dal titolare dell’autorizzazione e dalla madre, nel medesimo territorio, nel direttivo della Croce Rossa Italiana, ente operante nei servizi di trasporto di infermi, prospettando un conflitto di interessi vietato dall’art. 8 del regolamento regionale n. 8/2015, che vieta la contestuale gestione dell’impresa funebre e del trasporto di infermi e feriti, salvo quanto previsto dall’art. 15.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato della sommaria delibazione, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha rilevato che l’autorizzazione impugnata, rilasciata ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 34/2008, fa espressamente salvi i diritti dei terzi e i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta degli altri enti o uffici competenti. Le doglianze appaiono riferibili prevalentemente alla fase successiva di concreta gestione dell’attività e alle verifiche amministrative sul suo corretto svolgimento e sulla permanenza dei requisiti richiesti. Quanto al dedotto conflitto di interessi, il Collegio ha ritenuto che il mero ruolo nel direttivo della Croce Rossa Italiana, ente operante nel trasporto di infermi, non rientri automaticamente nel divieto previsto dall’art. 8 del regolamento regionale n. 8/2015, rimettendo comunque alla pubblica amministrazione le opportune valutazioni. Sono stati fatti salvi i successivi doverosi adempimenti amministrativi relativi alla verifica del corretto esercizio dell’attività e dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 15 del regolamento regionale n. 8/2015. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata con riferimento ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 17, comma 2, lettera a), l.r. 34/2008
Costituisce la base normativa regionale dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di casa funeraria.
art. 8 R.R. n. 8/2015
L’attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l’impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell’impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall’art. 15.
Il divieto di conflitto di interessi non è stato ritenuto automaticamente applicabile al mero ruolo ricoperto nel direttivo di un ente operante nel trasporto di infermi; devono essere svolte le opportune valutazioni amministrative.
art. 15 R.R. n. 8/2015
È richiamato quale disposizione correlata ai requisiti e alle verifiche da effettuare in relazione all’esercizio dell’attività funeraria e alle eccezioni previste dal regolamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’autorizzazione amministrativa presuppone la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la misura va respinta quando, alla sommaria delibazione, entrambi i presupposti non risultino integrati.
- Quando l’autorizzazione amministrativa fa salvi i diritti dei terzi e gli ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta di altri enti competenti, le contestazioni relative al concreto esercizio dell’attività e alla permanenza dei requisiti possono richiedere successive verifiche amministrative e non determinano necessariamente, già in sede cautelare, l’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata.
- Il divieto regolamentare di esercitare contestualmente attività funebre e attività di trasporto di infermi o feriti non si applica automaticamente per il solo fatto che il titolare dell’impresa, o un suo familiare, ricopra un ruolo direttivo in un ente che opera anche nel trasporto di infermi; occorre una concreta valutazione dell’effettiva sovrapposizione o incompatibilità rilevante secondo la disciplina applicabile.
- Il rigetto della domanda cautelare non esclude che l’amministrazione debba svolgere i successivi controlli sul corretto esercizio dell’attività autorizzata e sulla sussistenza dei requisiti strutturali, logistici e soggettivi previsti dalla normativa regionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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