Cassazione Civile, Ordinanza n. 08742/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società poi fallita aveva ottenuto da una banca un'apertura di credito a tempo determinato, assistita da pegno su una polizza assicurativa costituita a garanzia della linea di credito e di eventuali rinnovi o proroghe, con esclusione di novazione. La curatela fallimentare ha agito in revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall. per far dichiarare inefficaci alcuni pagamenti ricevuti dalla banca nel semestre anteriore al fallimento: una rimessa solutoria sul conto corrente e l'incasso del valore della polizza riscattata. In appello la banca ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado, sostenendo che la nuova apertura di credito del 25.3.2010 fosse una mera proroga della precedente e che l'incasso della polizza integrasse realizzo di pegno consolidato; la corte territoriale ha anche ritenuto non "consistente" la riduzione dell'esposizione debitoria ai fini della revocabilità della rimessa. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla novazione e sul contratto, sostenendo che, estinta la prima apertura di credito, il rapporto del 25.3.2010 dovesse qualificarsi come nuovo contratto e non come proroga; 2) violazione delle norme sulla formazione e identificazione del contratto, deducendo che identità di disciplina e di importi non bastassero a identificare lo stesso negozio e che la polizza fosse stata data a garanzia della successiva apertura, non della precedente; 3) violazione della forma scritta dei contratti bancari e del divieto di convalida del contratto nullo, assumendo l'inammissibilità di un rinnovo ex post con efficacia retroattiva; 4) omesso esame del fatto che la polizza sarebbe stata un pegno regolare sempre revocabile e che, al momento dell'incasso, il valore dell'obbligazione garantita sarebbe stato pari a zero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla corte d'appello, che aveva ritenuto la linea di credito del 25.3.2010 mera proroga della precedente sulla base dell'identità della disciplina negoziale, dell'importo e delle modalità di utilizzo, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il terzo motivo introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non dedotta con specificità, e che comunque l'apertura di credito può essere validamente collegata al conto corrente quando sia già prevista e disciplinata in un contratto scritto. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso l'omesso esame denunciato, rilevando che la corte territoriale aveva comunque scrutinato la natura della garanzia pignoratizia e il profilo della revocabilità; ha richiamato inoltre l'orientamento secondo cui il pagamento nel periodo sospetto, se effettuato con scientia decoctionis, è revocabile anche se eseguito in adempimento di credito assistito da garanzia reale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del fallimento alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
richiamato quale base della revocatoria fallimentare dei pagamenti e delle rimesse nel periodo sospetto; la corte d'appello aveva escluso la revocabilità della rimessa per mancanza di consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria, mentre la Cassazione non entra nel merito per inammissibilità
art. 360 c.p.c.
i motivi sono stati ricondotti, a seconda del contenuto reale, alla violazione di legge o al vizio motivazionale; la Corte ha evidenziato che le censure miravano in sostanza a contestare valutazioni di fatto o a introdurre questioni nuove
artt. 1234, 1321 e 1322 c.c.
invocati dal ricorrente per sostenere che, una volta estinto il primo negozio, non potesse parlarsi di proroga ma di nuovo contratto
artt. 1325, 1326 e 1346 c.c.
invocati dal ricorrente per negare l'identità tra il contratto originario di apertura di credito e quello successivo
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
richiamato per affermare la necessità della forma scritta dei contratti bancari a pena di nullità, salvo il caso in cui l'apertura di credito sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente scritto
art. 1423 c.c.
invocato per escludere la convalida di un contratto nullo
artt. 1997 e 2784 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la natura di pegno regolare e la revocabilità dell'incameramento della polizza fino alla concorrenza del valore dell'obbligazione garantita
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, 1° co. quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sotto la veste di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie e della qualificazione concreta del rapporto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato il fatto storico decisivo oggetto di discussione e abbia espresso una motivazione intellegibile e completa.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei precedenti gradi di merito, neppure se prospettate come rilevabili d'ufficio, salvo che risulti la rituale deduzione e trattazione nei gradi precedenti.
- In materia di contratti bancari, l'apertura di credito deve risultare da forma scritta a pena di nullità, salvo che sia già prevista e disciplinata in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
- Ai fini della revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito nel periodo sospetto è revocabile ove ricorrano i presupposti di legge, e non può escludersene in astratto la revocabilità solo perché avvenuto in adempimento di un credito assistito da garanzia reale o mediante realizzo di un bene dato in pegno.
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