Cassazione Penale, Sentenza n. 48039/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che confermava la condanna per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.). Il ricorso contestava: 1) la valutazione della prova e la credibilita della persona offesa Loforese (art. 192 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni contraddittorie non provassero la consapevolezza della richiesta di finanziamento; 2) la non credibilita del Loforese con riferimento agli artt. 74 e ss., 90 e 336 c.p.p., e omissione di fatti rilevanti (essere protestato) come causa del diniego del finanziamento; 3) la qualificazione giuridica della condotta (sostituzione di persona versus mera firma apocrifa) in relazione all'art. 494 c.p.; 4) l'omessa indicazione dell'aggravante nel capo di imputazione con riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p. e all'art. 640 c.p.; 5) la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati perché miravano a rimettere in discussione la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di diritto nella sussunzione del fatto. Il terzo motivo è stato considerato aspecifico e infondato: la sostituzione di persona può concorrere con la truffa poiche' tutelano beni giuridici differenti. Il quarto motivo ha mancato di interesse, atteso che l'aggravante non e' stata applicata quoad poenam e dunque la sua elisione non ha pregiudicato il risultato sanzionatorio. Anche il quinto motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna in sostanza viene confermata attraverso l'inammissibilita' del ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Procedimento trattato con contraddittorio scritto; indicazione procedurale riguardo alla trattazione del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nella sentenza di merito; richiamato ai fini della motivazione sintetica del ricorso per cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulla valutazione della prova e sulla credibilita' della persona offesa; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica in quanto mira a rivalutare elementi di fatto.
artt. 74 e ss., 90 e 336 cod. proc. pen.
Richiamati nelle doglianze sulla credibilita' e attendibilita' delle dichiarazioni; la Corte ha rilevato che i rilievi tendono a riesaminare la prova e quindi sono non scrutinabili in cassazione.
art. 494 cod. pen.
Delitto di sostituzione di persona contestato; la Corte conferma che puo' concorrere formalmente con il reato di truffa dato che tutelano beni giuridici distinti.
art. 640 cod. pen.
compresi primo e terzo comma
Delitto di truffa e sua aggravante; la terza comma (aggravante) e' stata formalmente richiamata ma non applicata ai fini della pena, il che ha reso priva di interesse la relativa censura.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme sul contenuto dell'imputazione: richiamate nella censura sull'omessa indicazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto la censura priva di efficacia perche' l'aggravante non e' stata tradotta in maggior pena.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicita'.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Criterio di inammissibilita' relativo alla necessita' che il motivo di cassazione configuri una specifica violazione di legge; richiamato per spiegare che il ricorso aveva motivi aspecifici.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente cui e' applicata la sanzione pecuniaria disposta dalla Corte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non e' la sede per riesaminare la valutazione della prova o la credibilita' delle persone: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale sono aspecifici e inammissibili.
- Le censure che implicano una ri-valutazione del merito probatorio devono essere rivolte a evidenziare errori di diritto nella sussunzione del fatto piuttosto che contestare la valutazione della attendibilita' delle prove.
- Il reato di sostituzione di persona puo' concorrere formalmente con la truffa poiche' proteggono beni giuridici differenti (fede pubblica vs patrimonio).
- Se un'aggravante indicata nel capo di imputazione non viene tradotta in maggior pena (non applicata quoad poenam), la sua omissione formale nel calcolo della pena puo' rendere priva di interesse la relativa censura in cassazione.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emergono ragionamenti illogici o arbitrari.
- Per impugnare efficacemente una sentenza penale in Cassazione e' necessario formulare motivi specifici di legge che colgano errori di diritto o vizi formali, non semplici dissensi sulla valutazione della prova.
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