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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35504 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Liguria che aveva rigettato il ricorso avverso una cartella esattoriale per sanzioni relative a ritenute d'acconto della società M. Fiori s.a.s. (di cui M.G. era socio). Il ricorrente contestava principalmente la decadenza dell'agente della riscossione per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. 602/1973 e sosteneva altresì che, anche nei confronti del socio coobbligato, fosse necessario rispettare il termine di notifica previsto dall'art. 25.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di M.G.. Ha confermato che la cartella era valida sia sotto il profilo della tempestività della notifica sia quanto al soggetto passivo: il termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito) e la decadenza risulta interrotta dalla notifica della cartella al soggetto obbligato principale. Inoltre la Corte ha riaffermato la natura solidale e l'ordinaria responsabilità illimitata dei soci di s.a.s., per cui, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, il socio può essere chiamato a rispondere senza necessità di una nuova notifica dell'atto impositivo originario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della controricorrente (liquidate in complessivi Euro 5.600,00 più altri oneri indicati) e dà atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi del D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1 quater.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. c)

    Il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito). La notifica della cartella al debitore principale interrompe definitivamente la decadenza anche rispetto ai coobbligati.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Articola i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (erronea applicazione di norme e omissione di necessaria pronuncia), ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati alla luce della corretta interpretazione delle norme tributarie e della giurisprudenza sulla responsabilità dei soci.

  • Codice civile, art. 2291

    Ribadita la responsabilità illimitata e solidale dei soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (s.a.s.), applicabile anche alle obbligazioni tributarie salvo espressa deroga.

  • Codice civile, art. 2304

    Si richiama il principio della sussidiarietà della responsabilità patrimoniale dei soci rispetto a quella sociale, ma nella s.a.s. la natura solidale/illimitata della responsabilità consente l'azione diretta nei confronti dei soci dopo l'escussione infruttuosa del patrimonio sociale.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Previsione sul contributo unificato e sulla maggiorazione dovuta in caso di condanna; la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Cass. 30 agosto 2013 n. 19985; Cass. 9 maggio 2007 n. 10584; Cass. 24 marzo 2011 n. 6734; Cass. 6 settembre 2006 n. 19188; Cass. SS.UU. 28709/2020; Cass. 14 novembre 2014 n. 24322

    Confermano che la notifica della cartella al debitore principale interrompe la decadenza anche per i coobbligati, che la responsabilità dei soci di società di persone è solidale e che non è necessaria una nuova notifica dell'atto impositivo originario al socio dopo l'accertamento nei confronti della società.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale decorre dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato) e non da una data autonoma per ciascun coobbligato.
  • La notifica della cartella al debitore principale interrompe la decadenza anche rispetto ai coobbligati; successive cartelle ai coobbligati hanno funzione esecutiva e non riattivano il termine di decadenza già interrotto.
  • I soci di società di persone (s.a.s., SNC) sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, salvo diversa previsione normativa.
  • Dopo l'escussione infruttuosa del patrimonio della società, l'agente della riscossione può legittimamente rivolgersi ai soci coobbligati senza necessità di una nuova notifica dell'atto impositivo originario al singolo socio.
  • In una difesa simile, il contribuente deve dimostrare concretamente che la notifica è avvenuta oltre i termini di decadenza calcolati correttamente (cioè rispetto alla data di definitiva acquisizione dell'accertamento) per avere chance di successo.
  • Quando si impugnano cartelle per presunta tardività, è fondamentale verificare: data di passaggio in giudicato dell'accertamento, data di notifica al debitore principale, eventuali atti esecutivi posti in essere e la natura giuridica della responsabilità (solidale o sussidiaria).

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