Sentenza n. 602/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione provvisoria dell’anno scolastico 2025/2026, classe di concorso AS12, e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa alla procedura di assegnazione provvisoria, contestando la propria esclusione e chiedendo l’annullamento degli atti amministrativi, previa tutela cautelare. Ha inoltre chiesto la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei numerosi soggetti collocati utilmente nella graduatoria. Il Ministero costituito ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse una posizione di diritto soggettivo relativa a un rapporto di lavoro pubblico privatizzato. Il TAR ha esaminato d’ufficio e in via preliminare la questione di giurisdizione, rilevando che la procedura di assegnazione provvisoria non è finalizzata all’assunzione, ma riguarda esclusivamente personale già assunto a tempo indeterminato, e non ha natura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La procedura controversa non costituisce una procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti pubblici, unica materia che, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, resta devoluta al giudice amministrativo. La domanda tendeva invece a ottenere la modifica della graduatoria e l’accertamento del diritto del docente a partecipare all’assegnazione provvisoria, nell’ambito di un rapporto di lavoro già in essere. Tale attività è riconducibile al potere datoriale privatistico dell’amministrazione e incide su diritti soggettivi, senza esercizio di potestà discrezionale. È stata ammessa la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4
Le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato spettano al giudice ordinario, salvo quelle concernenti procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici, riservate al giudice amministrativo.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
La deroga alla giurisdizione ordinaria opera soltanto per procedure concorsuali in senso stretto, finalizzate alla costituzione ex novo del rapporto di pubblico impiego; non comprende le procedure interne o gestionali riguardanti personale già assunto.
art. 11, comma 2, c.p.a.
la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei termini e alle condizioni previste dalla norma sul trasferimento del processo.
art. 41, comma 4, c.p.a.
autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami è stata disposta per integrare il contraddittorio nei confronti dei numerosi potenziali controinteressati collocati utilmente nella graduatoria; la questione non ha inciso sull’esito, determinato dal difetto di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, essendo stata previamente sentita la parti.
Massime di principio
- Le controversie relative a procedure di assegnazione provvisoria, mobilità o altra gestione del rapporto riguardanti dipendenti pubblici già assunti a tempo indeterminato appartengono, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché incidono su diritti soggettivi nell’ambito del rapporto di lavoro privatizzato.
- La giurisdizione amministrativa prevista per il pubblico impiego dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 riguarda esclusivamente le procedure concorsuali in senso stretto finalizzate all’assunzione e alla costituzione ex novo del rapporto di pubblico impiego; non si estende alle procedure gestionali successive all’assunzione.
- Quando l’amministrazione modifica una graduatoria relativa a personale già dipendente sulla base di accertamenti vincolati e senza esercizio di potestà discrezionale, l’attività è riconducibile al potere datoriale privatistico e la controversia riguarda diritti soggettivi, devoluti al giudice ordinario.
- La formazione o modifica di graduatorie utilizzate per la gestione del rapporto di lavoro, in assenza di una procedura concorsuale per l’assunzione, non determina di per sé l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo né fonda la giurisdizione del giudice amministrativo.
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