Sentenza del 26/09/2019 n. 5482 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Imposta unica sui pronostici e sulle scommesse - Assenza concessione.( PRIMA MASSIMA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta applicabile anche in assenza di concessione amministrativa. L'assenza di autorizzazione può rilevare sotto il profilo della legittimità dell'attività e delle eventuali sanzioni, ma non esclude l'obbligo tributario derivante dalla raccolta di pronostici o scommesse.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse quando la raccolta del gioco, anche a distanza, avviene senza una concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La tesi contestata sembrava sostenere che l'assenza della concessione impedisse l'applicazione del tributo. La sentenza ha invece interpretato l'art. 1 del D.lgs. n. 54/1998, come chiarito dall'art. 1, comma 66, lettera a), della L. n. 220/2010, nel senso che l'imposta è comunque dovuta. Diversamente, l'attività illegale di raccolta delle scommesse riceverebbe un ingiustificato vantaggio fiscale rispetto agli operatori autorizzati.
Norme richiamate
Legge n. 220/2010, art. 1, comma 66, lettera a)
Stabilisce che l'art. 1 del D.lgs. n. 54/1998 deve essere interpretato nel senso che l'imposta unica è comunque dovuta anche quando la raccolta del gioco, inclusa quella a distanza, avviene in assenza di concessione rilasciata dal MEF.
La norma esclude che la mancanza della concessione possa impedire l'applicazione dell'imposta unica; l'obbligo fiscale dipende dalla concreta attività di raccolta delle scommesse e non dalla sua regolarità amministrativa.
D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 54, art. 1
La disposizione disciplina l'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse ed è stata interpretata, alla luce della L. n. 220/2010, come applicabile anche alle raccolte effettuate senza concessione.
Corte costituzionale, sentenza n. 27/2018
È richiamata quale precedente giurisprudenziale a sostegno della compatibilità dell'imposizione anche nei confronti dell'attività di raccolta esercitata senza concessione.
Massime di principio
- L'illegalità o l'assenza di autorizzazione dell'attività non comporta automaticamente l'esenzione fiscale: il tributo può essere dovuto proprio in relazione all'attività economica concretamente svolta.
- Nel settore delle scommesse, l'imposta unica può applicarsi anche alla raccolta effettuata senza concessione, inclusa la raccolta a distanza.
- Le conseguenze amministrative o penali della mancanza di concessione sono distinte dall'obbligo tributario: l'operatore può essere sia non autorizzato sia tenuto a pagare le imposte.
- L'interpretazione mira a evitare che l'operatore illegale goda di un vantaggio fiscale rispetto a quello autorizzato e regolarmente assoggettato a imposizione.
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