Cassazione Penale, Sentenza n. 14452/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibili, per difetto delle condizioni di legge, le richieste presentate per conto di Mirash Boci relative all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, e aveva altresì deciso di non disporre il rinvio dell'udienza richiesto per legittimo impedimento del difensore. In Cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. per l'omessa valutazione della istanza di rinvio e la violazione di norme sull'ammissione alle misure alternative (artt. 47 e ss. ord. pen.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo preliminare ed assorbente gli altri, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il difensore aveva depositato, via PEC, un'istanza di rinvio per legittimo impedimento corredata da certificazione medica e che tale istanza non era stata esaminata dal Tribunale, il quale aveva invece dichiarato inammissibili le richieste sostanziali senza pronunciarsi sul rinvio. La Suprema Corte ha applicato l'art. 420-ter (comma 5) anche al procedimento di sorveglianza, affermando che il legittimo impedimento del difensore comporta il rinvio dell'udienza e che la disattesa di ciò determina la nullità dell'udienza; pertanto il provvedimento è annullato e la causa rinviata per nuovo esame, che dovrà valutare anche l'istanza di rinvio e, successivamente, le richieste sulle misure alternative.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Sono i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte si è pronunciata principalmente sul vizio procedurale relativo all'art. 420-ter.
artt. 47 e ss., legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
artt. 47 e ss. legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sulle forme di esecuzione e sulle misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare). Il Tribunale aveva ritenuto difettare le condizioni previste da tali norme e dichiarato inammissibili le richieste, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale valutazione, dovendo prima sanare la nullità per inosservanza dell'istanza di rinvio.
Decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008
Decisione quadro 2008/947/GAI del 27/11/2008
Riferimento sovranazionale indicato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione per misure alternative/monitoraggio; citata come norma di riferimento ma non decisiva rispetto al vizio procedurale accertato.
d.lgs. 15 dicembre 2016, n. 38
d.lgs. 15 dicembre 2016, n. 38
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione penale e misure alternative; la Corte non è entrata nel merito di tale richiamo per avere ritenuto preliminare la questione del rinvio per legittimo impedimento.
art. 420-ter, cod. proc. pen. (commi 4 e 5)
art. 420-ter, comma 4 e comma 5, cod. proc. pen.
Fondamentale per la decisione: la Corte ha precisato che la disciplina del legittimo impedimento del difensore (che comporta il rinvio dell'udienza) si applica anche ai procedimenti di sorveglianza; la mancata valutazione dell'istanza di rinvio provoca la nullità dell'udienza, rilevabile anche d'ufficio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1 n. 34100 del 04/07/2019; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021
La Corte richiama costante giurisprudenza di legittimità che afferma l'applicabilità dell'art. 420-ter anche ai procedimenti di sorveglianza e la rilevabilità d'ufficio della nullità per mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento del difensore notificato correttamente (anche tramite PEC) nelle procedure di sorveglianza deve essere valutato e determina, se fondato, il rinvio dell'udienza; la mancata valutazione è causa di nullità.
- Il giudice non può dichiarare 'manifattamente inammissibili' le domande sostanziali senza prima esaminare questioni procedurali rilevanti (come l'istanza di rinvio per legittimo impedimento); l'omessa valutazione può portare all'annullamento del provvedimento.
- La nullità derivante dalla disattesa istanza di rinvio per legittimo impedimento può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità e comporta il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando un motivo di gravame è preliminare e assorbente (es. vizio procedurale che inficia l'intero processo), gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti e non esaminati dalla Corte.
- In procedimenti relativi a misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) il rispetto delle garanzie difensive e delle formalità procedurali è condizione necessaria per un valido esame del merito delle richieste.
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