Cassazione Penale, Ordinanza n. 06117/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18 aprile 2024. Dall'ordinanza emerge che la decisione di merito riguardava un fatto di detenzione di sostanze stupefacenti, con sequestro di un consistente quantitativo di cocaina e hashish. Con il ricorso si contestava, in sostanza, la motivazione della Corte d'appello sulla applicazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che la recidiva non fosse stata adeguatamente motivata; la Corte di cassazione rileva invece che la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali e, in particolare, la sottoposizione dell'imputato a misura cautelare per altro analogo reato, quale indice di ingravescenza della condotta. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva fondato il diniego sul consistente quantitativo di droga sequestrata e sull'assenza di elementi favorevoli di valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di appello sia sull'applicazione della recidiva, sulla base dei precedenti penali e della pendenza di una misura cautelare per altro reato analogo, sia sul diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal notevole quantitativo di stupefacente sequestrato e dalla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi del fatto e dell'autore, come il consistente quantitativo di droga sequestrata e l'assenza di elementi favorevoli di valutazione.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere applicata con motivazione che dia conto dei precedenti penali e della loro rilevanza sintomatica rispetto a una maggiore intensità criminale, anche considerando la sottoposizione dell'imputato a misura cautelare per un altro reato analogo.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo non decisivo la motivazione della sentenza di merito su recidiva e attenuanti generiche, se la Corte territoriale ha fornito una motivazione non manifestamente illogica e ancorata a dati fattuali specifici.
- La recidiva è legittimamente motivata quando il giudice valorizza i precedenti penali dell'imputato e la loro attualità sintomatica, potendo assumere rilievo anche la pendenza di una misura cautelare per un reato analogo come indice di perseveranza criminale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se manca una motivazione effettiva; è invece sufficiente la valorizzazione del notevole disvalore del fatto, quale il rilevante quantitativo di stupefacente sequestrato, unitamente all'assenza di elementi positivi personali o processuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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