Sentenza n. 4682/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento dell’ingiunzione di demolizione n. 26 del 07.12.21 emessa dal Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Sant'Antimo, notificata e ricevuta dal ricorrente in data 7/12/2021 con la quale lo stesso ha ingiunto “la demolizione delle opere strutturali di cui alla A.S. 22/2016, comprese le precedenti, perché non ultimate e per le quali non risulta emessa relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico, eseguite presso l’immobile ubicato presso il prolungamento di Via Piave n° 43, in C.F. al Foglio 1, mappale 904”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di demolizione delle opere strutturali non ultimate e prive di relazione a struttura ultimata e certificato di collaudo statico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di demolizione adottata ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, relativa a opere strutturali eseguite sulla base di un permesso di costruire e di autorizzazioni sismiche successivamente non completate. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del giusto procedimento, del legittimo affidamento, l'incompetenza, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che il permesso di costruire non fosse decaduto in assenza di un espresso provvedimento dichiarativo; che la sospensione dei lavori fosse stata determinata dai dubbi sulla correttezza del progetto e delle autorizzazioni sismiche; che il Comune avrebbe dovuto attivare l'autotutela o rimettere la questione agli organi regionali competenti; e che fosse stata omessa la valutazione della possibilità di regolarizzare o correggere il progetto strutturale. Ha inoltre richiamato la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la demolizione non fosse integralmente vincolata e che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'individuazione delle opere e sulle conseguenze dell'inottemperanza. Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorso non era stato notificato al comproprietario dell'immobile, il quale aveva assunto nel procedimento una posizione autonoma e contraria, contestando le autorizzazioni sismiche e proponendo autonomi rimedi: tale soggetto era quindi un controinteressato sostanziale necessario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione al controinteressato necessario, ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.a. Il comproprietario non era soltanto formalmente individuabile, ma risultava titolare di una posizione qualificata e differenziata, direttamente pregiudicata dall'eventuale annullamento dell'ingiunzione di demolizione e dalla conseguente riespansione degli effetti dei titoli edilizi e sismici da lui contestati. Il TAR ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate. Ha affermato che la decadenza del permesso di costruire per mancato completamento dei lavori opera automaticamente allo scadere del termine, senza necessità di un espresso provvedimento dichiarativo. Ha ritenuto non dimostrati né i vizi delle autorizzazioni sismiche né i presupposti per un'autotutela doverosa, essendo l'autotutela normalmente espressione di discrezionalità amministrativa. La mancata ultimazione di opere strutturali prive di autonomia e funzionalità, unitamente all'insussistenza della conformità sismica dell'incompiuto, legittima la demolizione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; la violazione sostanziale della normativa antisismica integra inoltre variazione essenziale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. e), del medesimo decreto. Il Comune non avrebbe potuto correggere d'ufficio il progetto, trattandosi di modifica da proporre mediante variante. Anche la censura partecipativa è stata respinta: l'ingiunzione di demolizione è atto vincolato, sicché non richiede, in presenza di un accertamento puntuale dei presupposti, la preventiva comunicazione di avvio; in ogni caso, si era sviluppato un ampio contraddittorio e non era stato indicato uno specifico apporto partecipativo idoneo a modificare l'esito. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso al controinteressato necessario è condizione per la valida instaurazione del contraddittorio; il controinteressato può essere individuato anche in senso sostanziale, quando sia titolare di un interesse qualificato, differenziato e contrario a quello del ricorrente.
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La decadenza del permesso di costruire per mancato completamento dei lavori entro il termine previsto si produce automaticamente, senza necessità di un espresso provvedimento amministrativo dichiarativo.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La demolizione e la riduzione in pristino sono conseguenze necessitate per opere non completate prive di autonomia e funzionalità, eseguite in totale difformità dal permesso di costruire.
art. 32, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
La violazione sostanziale della normativa antisismica, non riferita a meri profili procedurali, costituisce variazione essenziale.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L'istanza di accertamento di conformità non è stata ritenuta idonea a incidere sull'esito, anche perché presentata mediante modulistica parziale e priva della necessaria documentazione tecnica.
art. 65 d.P.R. n. 380/2001
La mancata ultimazione delle opere strutturali impedisce la redazione della relazione a struttura ultimata.
art. 67 d.P.R. n. 380/2001
La mancata ultimazione delle opere strutturali impedisce il rilascio del certificato di collaudo statico.
art. 7 l. n. 241/1990
La preventiva comunicazione di avvio non è necessaria per l'ingiunzione di demolizione quale atto vincolato, quando i presupposti siano puntualmente accertati.
art. 21-octies l. n. 241/1990
L'omissione della comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'atto vincolato se l'interessato non dimostra quale concreto e specifico apporto partecipativo avrebbe potuto modificare il contenuto finale.
Massime di principio
- Il comproprietario che, nel procedimento amministrativo, abbia assunto una posizione autonoma e contraria rispetto al ricorrente, contestando i titoli edilizi o sismici e sollecitando l'intervento repressivo dell'amministrazione, è un controinteressato sostanziale necessario; il ricorso deve essergli notificato ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.a.
- La decadenza del permesso di costruire per mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dall'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 si verifica automaticamente, senza necessità di un espresso provvedimento dichiarativo dell'amministrazione.
- Quando le opere realizzate prima della decadenza del titolo non siano autonome e funzionali, la loro mancata ultimazione comporta la totale difformità dal permesso di costruire e impone al Comune la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
- La violazione sostanziale delle norme antisismiche, ove non riguardi meri fatti procedurali, integra variazione essenziale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e può giustificare la sanzione demolitoria.
- L'autotutela sui titoli edilizi o sismici è, di regola, espressione di discrezionalità amministrativa e non costituisce un obbligo per l'amministrazione in assenza di elementi sufficienti circa l'illegittimità dell'atto e di specifici presupposti di doverosità.
- L'ingiunzione di demolizione adottata sulla base di un puntuale accertamento dei presupposti è atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento; l'omissione, comunque, non determina l'illegittimità se il ricorrente non indica un concreto apporto partecipativo potenzialmente decisivo.
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