Cassazione Penale, Sentenza n. 30497/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione per due motivi principali: 1) dedotta violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. B) ed E)) in relazione all'art. 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento collaborativo dell'imputato; 2) dedotta violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. B) ed E)) in relazione all'art. 164 c.p., per la totale carenza di motivazione sul punto della sospensione condizionale della pena, nonostante dalla documentazione risultino precedenti che non impedirebbero astrattamente la concessione del beneficio (una sospensione già goduta nel 1991, una condanna per reato poi depenalizzato e una sentenza di fallimento). Contesta inoltre la qualificazione della recidiva specifica e la mancata disapplicazione della recidiva semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato: il primo motivo (rinuncia delle attenuanti generiche) è stato ritenuto manifestamente infondato e pertanto respinto; il secondo motivo è stato ritenuto fondato nella parte relativa all'omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questo punto e rinviata alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul riconoscimento del beneficio. Quanto alla contestazione sulla qualificazione della recidiva, la Corte ha ritenuto che la qualificazione non abbia inciso sulla determinazione della pena e non abbia fornito un interesse ulteriore alla doglianza. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile o irricevibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e nullità. Usata dal ricorrente per impugnare la motivazione della Corte territoriale sia sulle attenuanti sia sulla sospensione condizionale della pena.
art. 62-bis cod. pen.
Rinvio normativo collegato alle attenuanti e alla valutazione della personalità e della recidiva; nel ricorso è richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e alla valutazione dei precedenti.
art. 648, comma secondo (oggi quarto) cod. pen.
Norma relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte territoriale ha valutato le circostanze specifiche previste da tale disposizione e ha ritenuto sufficienti quegli elementi a escludere il riconoscimento delle generiche, motivazione ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione.
art. 164 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse carente rispetto alla richiesta del beneficio, data la situazione degli antecedenti (una sospensione già concessa nel passato, altri eventi non ostativi come reato depenalizzato e fallimento), e per ciò ha annullato la sentenza e disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
principio giurisprudenziale su "abolitio criminis"
"le precedenti condanne relative a fatti non piuò costituenti reato per \"abolitio criminis\" ... non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena"
La giurisprudenza citata afferma che condanne per fatti depenalizzati non possono essere considerati ostativi alla concessione della sospensione condizionale; la Corte l'ha richiamata per spiegare che un precedente per reato depenalizzato non impedisce astrattamente il beneficio.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'esame di ogni singolo elemento favorevole: il giudice di merito può motivare indicando gli elementi ritenuti decisivi, purché la decisione non sia manifestamente illogica.
- La mancata o insufficiente motivazione circa la concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p.) costituisce vizio che può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- I precedenti per reati depenalizzati (abolitio criminis) non precludono in astratto la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice deve valutarli conformemente alla giurisprudenza consolidata.
- La qualificazione della recidiva rileva solo se incide concretamente sulla quantità della pena; se il giudice territoriale la considera neutra nella comparazione con le attenuanti e non incide sulla pena, la doglianza può essere priva di interesse.
- In cassazione i motivi devono riguardare violazioni di legge o nullità specifiche (art. 606 c.p.p.); questioni di valutazione equivalente dei fatti e della prova sono sindacabili solo nei limiti della logicità e dell'illogicità manifesta della motivazione.
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