Cassazione Penale, Sentenza n. 25703/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti colpevoli del delitto previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2 c.p. (reato commesso il 28/11/2011). Il motivo principale del ricorso in Cassazione era che il giudice d'appello, nella verifica dell'ammissibilità, aveva illegittimamente esteso il proprio sindacato alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, dichiarando inammissibili i motivi di gravame per manifesta infondatezza concernenti la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: il giudice di appello non può, in sede di verifica dell'ammissibilità, decidere sull'opportunità/manifestità di infondatezza dei motivi (principio tratto dalla giurisprudenza di legittimità). L'annullamento della decisione di appello sarebbe dovuto comportare la celebrazione del giudizio di impugnazione, ma nel frattempo (27/11/2021) è maturata la prescrizione del reato contestato; perciò la Cassazione ha annullato senz'altro la sentenza impugnata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Articolo richiamato per identificare il tipo di reato contestato (insieme all'art. 625 e alle circostanze), parte della motivazione che ha portato alla condanna in primo grado
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 2
Richiamato per indicare la circostanza aggravante relativa all'uso di "mezzo fraudolento" (n. 2) che era stata valutata contestualmente alla condanna
Codice penale, art. 99, comma 2
Richiamato in relazione all'applicazione di circostanze attenuanti/aggravanti e alla determinazione della pena (menzione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità)
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268823)
Principio richiamato: in sede d'appello penale il sindacato sull'ammissibilità dei motivi non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi; il controllo di manifesta infondatezza è precluso al giudice d'appello, a differenza del giudizio di legittimità e dell'appello civile
Istituto della prescrizione
La Corte ha applicato il principio per cui, se nel tempo intercorso tra la decisione impugnata e la decisione di legittimità è maturata la prescrizione del reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto
Massime di principio
- Il giudice d'appello, quando esamina l'ammissibilità dell'appello penale, non può decidere che i motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza: tale valutazione esula dal sindacato di ammissibilità e può essere valutata soltanto nel merito o dal giudice di legittimità nei limiti previsti.
- Se la Corte di Cassazione accerta un vizio procedurale dell'appello (per esempio dichiarazione illegittima di inammissibilità), normalmente dispone l'annullamento e il rinvio per la celebrazione del giudizio di appello; tuttavia, se nel frattempo è maturata la prescrizione del reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto.
- Chi impugna una decisione che dichiara inammissibile l'appello per manifesta infondatezza ha interesse a esaminare i termini di prescrizione: anche se il vizio di ammissibilità viene accertato a proprio favore, la prescrizione sopravvenuta può comunque rendere inutile il procedimento d'appello e portare all'annullamento senza rinvio.
- In pratiche simili è importante segnalare nei motivi di gravame e nel ricorso la distinzione fra questioni di ammissibilità formale e valutazioni di merito sostanziale, per evitare che il giudice d'appello usi criteri non consentiti per escludere l'appello.
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