Cassazione Penale, Sentenza n. 48485/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Campobasso che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il delitto di minaccia aggravata (art. 612, comma 2 c.p.) perché la querela era stata rimessa e quindi il reato si era estinto. Il ricorrente, con motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., censura che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto procedibile a querela il fatto, non tenendo conto che l'art. 1 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (richiamato in motivazione) non escluderebbe la procedibilità d'ufficio per la forma di minaccia aggravata "fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339" c.p., che comprende anche l'ipotesi della "più persone riunite".
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'imputazione contestava l'azione in concorso con un minore, ma non la specifica aggravante della minaccia "commessa in più persone riunite": tale aggravante è distinta dal mero concorso e deve essere descritta nella imputazione in fatto, affinché l'imputata possa conoscere gli elementi che la integrano e difendersi. Poiché detta circostanza aggravante non risultava contestata nella descrizione della condotta, il reato è rimasto procedibile a querela e quindi estinto per remissione della querela; ne consegue l'accoglimento (per inammissibilità del ricorso) della decisione del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, codice penale
Norma del reato contestato (minaccia aggravata). La Corte prende atto che il fatto era contestato ai sensi di questa norma ma specifica che la qualificazione come aggravata "perché commessa in più persone riunite" non risultava descritta nella imputazione.
art. 339 codice penale (richiamato nella motivazione)
Articolo menzionato nel ricorso come elenco di modalità che include l'ipotesi della "più persone riunite"; la Corte osserva però che il richiamo normativo non sostituisce la necessaria descrizione fattuale dell'aggravante nell'imputazione.
art. 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Richiamato dal giudice di merito e dal ricorrente: la questione era se tale disposizione avesse escluso la procedibilità d'ufficio per la forma aggravata richiamata. La Corte conclude che, anche al netto dell'interpretazione della norma, la mancanza di una descrizione fattuale dell'aggravante nell'imputazione impedisce di ritenere il reato procedibile d'ufficio.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma invocata quale motivo di ricorso per violazione di legge (vizio formale o interpretativo rilevante ai fini di cassazione).
art. 593-bis, comma 2, codice di procedura penale
Richiamato per la legittimazione a proporre ricorso in cassazione del Procuratore Generale della Corte territoriale; la Corte accerta che solo la Procura Generale ha impugnato la sentenza e perciò è legittimata.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, Fracasso; Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro)
La Corte richiama precedenti secondo cui l'aggravante "commessa in più persone riunite" non equivale al mero concorso di persone nel reato e richiede una precisa descrizione fattuale nell'imputazione per rispettare il principio di correlazione tra accusa e decisione.
Massime di principio
- Per qualificare un reato come aggravato per essere stato commesso "in più persone riunite" non è sufficiente indicare il concorso di persone: l'imputazione deve descrivere in fatto la circostanza aggravante in modo chiaro.
- La procedibilità d'ufficio di alcune forme aggravate dipende non solo dalla norma, ma anche dalla effettiva contestazione fattuale dell'aggravante nell'imputazione; in mancanza, il reato può restare procedibile a querela.
- Il principio di correlazione tra accuse e decisione impone che l'imputato conosca gli elementi fattuali integranti l'aggravante per potersi difendere compiutamente.
- La remissione della querela estingue il reato procedibile a querela; quindi se l'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio non è stata validamente contestata, l'estinzione per remissione è efficace.
- Il Procuratore Generale può proporre ricorso in Cassazione se legittimato ex art. 593-bis c.p.p.; tuttavia il ricorso può essere dichiarato inammissibile se il motivo non supera i profili di ammissibilità (es.: mancanza di contestazione fattuale dell'aggravante).
- In casi simili, chi esercita l'azione pubblica deve verificare che l'imputazione contenga la descrizione fattuale di aggravanti rilevanti per la procedibilità d'ufficio; viceversa il giudice di merito può ritenere il reato procedibile a querela e applicare gli effetti della remissione.
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