Cassazione Civile, Ordinanza n. 29786/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello erariale, e ha rinviato alla medesima CTR in diversa composizione per il riesame delle questioni rimaste assorbite, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, che il contribuente aveva impugnato ottenendo l'accoglimento dei ricorsi riuniti in primo grado. L'Ufficio aveva poi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo non provata la tempestiva spedizione a mezzo posta dell'atto di appello, nonostante la produzione di una distinta di spedizione recante timbro postale datato 16 febbraio 2018 e di un avviso di ricevimento che attestava la ricezione del plico il 27 febbraio 2018. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel negare valore probatorio alla distinta di spedizione, mentre tale documento, secondo la giurisprudenza di legittimità, è idoneo a dimostrare la data di consegna del plico all'ufficio postale e quindi la tempestività della notifica dell'appello. La Corte ha inoltre rilevato che, anche ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; pertanto, essendo la ricezione avvenuta il 27 febbraio 2018 e la costituzione dell'Agenzia il 5 marzo 2018, quest'ultima era tempestiva.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare un vizio processuale della sentenza impugnata, consistito nell'erronea valutazione della prova della tempestiva notificazione dell'appello.
art. 327 c.p.c.
Il termine per il perfezionamento della notificazione dell'atto d'appello per il notificante viene richiamato ai fini della verifica della tempestività della spedizione a mezzo posta.
art. 55, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il termine per la costituzione dell'appellante decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario, non dalla sola spedizione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato, insieme all'art. 55, comma 2, per affermare che il termine di costituzione dell'appellante è legato alla ricezione del plico da parte del destinatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova della tempestiva spedizione a mezzo posta dell'atto di impugnazione può essere validamente fornita anche mediante distinta di spedizione recante timbro datario dell'ufficio postale, quando essa contenga gli estremi idonei a collegarla al relativo avviso di ricevimento.
- Al timbro postale apposto sulla distinta cumulativa non può negarsi efficacia probatoria se dal documento emergono elementi sufficienti a identificare la raccomandata e a ricondurla alla notifica effettivamente eseguita.
- Ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante che si avvale del servizio postale, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall'evento equipollente previsto dalla legge, e non dalla data di spedizione.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione intrinsecamente contraddittoria sulla prova della spedizione, la Corte di cassazione può verificare direttamente, sulla base dei dati già accertati e non contestati, la sussistenza dei presupposti per affermare la tempestività dell'impugnazione.
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