Cassazione Penale, Sentenza n. 19915/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva assolto da un capo e rideterminato la pena per le restanti imputazioni (invasione e utilizzo di terreno pubblico come parcheggio a pagamento con installazione di sbarra), l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) insufficiente motivazione e vizio in relazione all'elemento soggettivo (dolo) richiesto dall'art. 633 cod. pen., sostenendo che la Corte non avrebbe accertato il dolo di occupazione e/o di profitto; 2) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'appello dell'imputato: la presenza dell'imputato all'interno di un gabbiotto abusivo mentre esercitava l'attivita di parcheggiatore e l'installazione di una porzione di terreno recintata e chiusa consentono di inferire il dolo in re ipsa. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione: il reato, considerato permanente, si assume commesso almeno fino al 24/11/2017; la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 24/05/2025, ma si è applicata la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103) per i periodi di deposito della motivazione e fino alle pronunce successive, per complessivi 366 giorni, spostando il termine al 25/05/2026; alla data della sentenza definitiva (28/04/2026) il reato non risultava estinto. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349, comma 2 cod. pen.
Citato come capo di imputazione dal giudice di merito; la sentenza d'appello ha assolto l'imputato rispetto a questo capo.
art. 633 cod. pen.
Delitto di invasione di terreni; la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo di occupazione o di profitto) fosse desumibile in re ipsa dalle modalità della condotta (presenza dell'imputato, gabbiotto, attività di parcheggiatore, recinzione e sbarra).
art. 639-bis cod. pen.
Richiamato quale parte della residua imputazione per la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena; la Corte di Cassazione non ha ravvisato vizi sulla motivazione rispetto a tale accertamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione del ricorso in cassazione: il ricorso doveva esporre i motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al procedimento in forma scritta senza trattazione orale, in quanto non è stata richiesta la trattazione orale nei termini previsti.
art. 159 cod. pen.
Norma sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017: la Corte ha applicato la sospensione rispetto ai termini decorrenti dal deposito della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado fino alle pronunce successive, determinando un allungamento del termine di prescrizione che ha impedito la declaratoria di estinzione.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina di sospensione dell'art. 159 cod. pen.; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017 - 31/12/2019) e non abrogata retroattivamente dalle successive leggi citate.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e Legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamate dalla Corte per affermare che non hanno abrogato con efficacia retroattiva la disciplina della sospensione introdotta dalla legge n.103/2017.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma disciplinante le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte l'ha richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'eventuale esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, per cui ha disposto il versamento.
Massime di principio
- La prova del dolo per reati di invasione e sfruttamento di suolo pubblico può essere ricavata in re ipsa dalle modalità della condotta: presenza materiale in gabbiotto abusivo, esercizio dell'attività (es. pagamento per parcheggio), installazione di barriere o recinzioni e chiusura indicano intento di occupazione e profitto.
- Nei reati di natura permanente, la prescrizione va computata tenendo conto non solo dei termini ordinari ma anche delle sospensioni previste dall'art. 159 cod. pen.; le sospensioni legate ai termini per il deposito delle motivazioni e ai successivi gradi di giudizio possono spostare significativamente la scadenza della prescrizione.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è fondamentale verificare e documentare con precisione la decorrenza e l'eventuale sospensione della prescrizione, indicando gli elementi di fatto che dimostrano la cessazione dell'azione o l'assenza del dolo se si intende sostenere l'estinzione per prescrizione o l'insussistenza dell'elemento soggettivo.
- Un motivo di ricorso generico e privo di specifiche censure di fatto o di diritto è a rischio di essere dichiarato manifestamente infondato o inammissibile; le impugnazioni devono evidenziare profili specifici e collegati alla motivazione della sentenza impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e, ove non sussista colpa nella scelta della causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: valutare la fondatezza del ricorso prima della sua proposizione per evitare sanzioni economiche.
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