Cassazione Penale, Ordinanza n. 10826/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di evasione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non meritasse punizione in ragione della sua offensività contenuta. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e sostanzialmente ripetitivo di quello già proposto in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, il quale aveva evidenziato che l'imputato era già stato arrestato per evasione e, nella specie, aveva tentato di eludere i controlli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello, osservando che il ricorrente non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la pregressa evasione dell'imputato e il tentativo di eludere i controlli. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta di lieve offensività, anche in considerazione della pregressa evasione e del tentativo di eludere i controlli.
art. 385 c.p.
È il reato per cui la condanna è stata confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare concretamente la gravità della condotta e può escludere la causa di non punibilità quando emergano elementi sintomatici di non marginalità del fatto, come precedenti specifici o modalità esecutive volte a eludere controlli.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata ha già fornito una motivazione coerente e non illogica sul punto decisivo.
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