Cassazione Penale, Ordinanza n. 01491/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputato per il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., applicando la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 620,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, con un unico motivo di violazione di legge, contestando il riconoscimento della responsabilità penale. La censura, però, non specificava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivo generico e aspecifico, non deducibile utilmente in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto alla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna, richiamata solo per individuare la fattispecie contestata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile quando il motivo è generico, aspecifico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la responsabilità affermata nei gradi di merito, senza indicare specifiche ragioni di fatto o di diritto.
- È manifestamente inammissibile il motivo che non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e non evidenzia puntuali errori logico-giuridici della motivazione.
- Quando i giudici di merito abbiano fornito una motivazione congrua e immune da vizi sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la censura meramente assertiva non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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