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Sentenza

Sentenza n. 13850/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale, della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA:005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A. Annese S.r.l. il 3/4/2023; della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202304356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la parte ricorrente aveva dato atto del pagamento di quanto dovuto all'amministrazione in base alla sopravvenuta normativa. Tale circostanza ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022, determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, i decreti ministeriali e le determinazioni regionali indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la parte ha rappresentato l'avvenuta cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere saldato quanto dovuto all'amministrazione in applicazione della sopravvenuta normativa richiamata nella memoria depositata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente all'avvenuto pagamento di quanto dovuto in applicazione della normativa sopravvenuta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale norma uno specifico ruolo nella decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara e documenta il venir meno dell'interesse alla decisione per effetto di una sopravvenienza e dell'adempimento dell'obbligazione verso l'amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente una pronuncia di illegittimità o di legittimità degli atti impugnati; il giudizio viene definito senza esame dei motivi quando l'utilità concreta conseguibile dal ricorrente è venuta meno.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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