Sentenza n. 7465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza) n. 01287/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 1287/2022, che aveva annullato la previsione del PUG di Lucera subordinante l’edificazione nel sub-contesto CPP.lu.ec alla cessione o monetizzazione di aree per standard urbanistici
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria di lotti nel sub-contesto CPP.lu.ec aveva impugnato il PUG approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 15 novembre 2016, nella parte in cui subordinava l’edificazione alla cessione di 37 mq ogni 100 mc per urbanizzazioni, ammettendo la monetizzazione in caso di certificata mancanza di suoli in proprietà. Aveva dedotto violazione dell’art. 23 Cost. e degli artt. 16 e 28-bis d.P.R. 380/2001, oltre a illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo che l’area ricadeva in zona B di completamento e che non vi erano aree classificate come standard. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Comune ha appellato deducendo: carenze istruttorie e mancata considerazione dei rilievi tecnici del dirigente comunale; invasione della discrezionalità pianificatoria e legittimità del sovradimensionamento degli standard rispetto al minimo di 18 mq/abitante previsto dal d.m. 1444/1968; erroneità dell’affermazione che nelle zone B non sia prevista la cessione di aree a standard, richiamando l’art. 4 del medesimo decreto e la possibilità di reperirle nelle adiacenze; infine, carenza di interesse della società, poiché la disciplina contestata avrebbe recepito scelte del precedente piano particolareggiato non impugnate. La società ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e ne ha contestato la fondatezza.
La decisione
Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità: il Comune aveva censurato puntualmente i capi della sentenza. Il Consiglio di Stato ha accolto congiuntamente i primi tre motivi d’appello, ritenendo che la verificazione avesse ricondotto i sub-contesti CPP.lu.ec e CPP.lu.dm a un unico impianto pianificatorio e che il PUG del 2016, per CPP.lu.ec, avesse sostanzialmente recepito il dimensionamento del precedente piano particolareggiato, pari a 37 mq ogni 100 mc, con cessione o monetizzazione degli standard. La dotazione complessiva, superiore al minimo inderogabile di 18 mq/abitante, non è di per sé illegittima: il sovradimensionamento rientra nella discrezionalità pianificatoria se sorretto da ragioni urbanistiche, che nel caso erano individuate nell’organizzazione unitaria del comparto e nella necessità di compensare carenze di servizi nelle aree limitrofe già urbanizzate. La capacità edificatoria era stata determinata sul presupposto della cessione o monetizzazione; consentire l’edificazione senza tale adempimento avrebbe concentrato sui soli lotti edificabili la volumetria attribuita all’intero comparto, producendo un vantaggio privo del correlato apporto agli standard. La monetizzazione non è quindi una prestazione patrimoniale senza base o causa, ma una modalità alternativa di reperimento delle risorse per acquisire o realizzare dotazioni pubbliche, giustificata dal vantaggio edificatorio e dall’incremento del carico urbanistico. L’impossibilità di reperire le aree all’interno del comparto non esclude l’obbligo, poiché gli standard possono essere localizzati nelle adiacenze o in aree accessibili. Il quarto motivo, relativo all’interesse della società a coltivare il ricorso di primo grado, è rimasto assorbito. In riforma della sentenza del TAR, è stato respinto il ricorso originario. Spese del doppio grado compensate; le spese di verificazione di entrambi i gradi sono state poste a carico della società, con liquidazione del compenso complessivo lordo del verificatore in euro 8.000,00.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 1444/1968
Il valore complessivo delle dotazioni di aree a standard pari 26,38 mq/abitante, rapportate all’intero contesto CPP, è superiore a quello minimo inderogabile previsto dall’art 3 del d.m. 1444/1968 che è pari a 18 mq/abitante.
La dotazione minima di standard prevista dalla norma è inderogabile, ma costituisce un minimo: una pianificazione può prevedere quantità superiori, nell’esercizio della discrezionalità urbanistica, purché la scelta sia adeguatamente giustificata.
art. 4 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Ne consegue che, ove tale reperimento non sia concretamente praticabile, si rende necessario ricorrere alla monetizzazione, quale strumento volto a procurare all’amministrazione le risorse occorrenti per l’acquisizione o la realizzazione delle dotazioni pubbliche sostitutive.
Nelle zone B, quando gli standard non possano essere reperiti integralmente nell’area interessata, possono essere localizzati nelle immediate adiacenze o in aree accessibili; se il reperimento non è concretamente praticabile, è giustificata la monetizzazione per finanziare dotazioni pubbliche sostitutive.
art. 23 Cost.
La relativa obbligazione patrimoniale non costituisce, pertanto, una prestazione priva di causa, ma trova la propria giustificazione nel vantaggio edificatorio riconosciuto al privato, rappresentandone il necessario contrappeso ai fini dell’equilibrio del carico urbanistico generato dall’intervento.
La cessione o monetizzazione degli standard collegata alla capacità edificatoria non è una prestazione patrimoniale imposta priva di giustificazione quando costituisce il contrappeso del vantaggio edificatorio e serve a mantenere l’equilibrio del carico urbanistico.
art. 16 d.P.R. 380/2001
La scelta pianificatoria contestata in primo grado risulta, quindi, funzionale al miglior contemperamento tra le esigenze dei privati (riconoscimento di diritti edificatori su tutte le aree del comparto) e la salvaguardia dell’interesse pubblico (cessione o monetizzazione delle aree a servizi per far fronte all’incremento del carico insediativo).
La previsione di cessione o monetizzazione degli standard, correlata alla capacità edificatoria, è legittima nel quadro del contemperamento tra vantaggio edificatorio privato e necessità pubblica di dotazioni adeguate al carico insediativo.
Massime di principio
- La dotazione di standard urbanistici fissata dalla legge come minima inderogabile non impedisce al piano di prevedere quantità superiori. Il sovradimensionamento rientra nella discrezionalità pianificatoria dell’ente locale, ma deve essere motivato con le esigenze territoriali e urbanistiche che lo giustificano.
- La cessione o monetizzazione delle aree per standard può essere legittimamente collegata alla capacità edificatoria quando il dimensionamento del comparto sia stato determinato considerando tali dotazioni e l’obbligo costituisca il contrappeso al vantaggio edificatorio, funzionale a mantenere l’equilibrio del carico urbanistico.
- Nelle zone territoriali omogenee B, l’impossibilità di reperire integralmente gli standard nell’area interessata non esclude il loro reperimento nelle immediate adiacenze o in aree comunque accessibili; quando tale reperimento non sia concretamente praticabile, la monetizzazione può finanziare l’acquisizione o la realizzazione di dotazioni pubbliche sostitutive.
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