Cassazione Penale, Sentenza n. 9621/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da due motivi principali: (1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia di non partecipazione dell'imputato al delitto presupposto di frode informatica, contestata dal difensore come contraddetta da plurime emergenze istruttorie; (2) censura sul calcolo della pena e sulla mancata applicazione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche dopo l'avvenuta riduzione per l'attenuante interna di cui all'art. 648-bis. Sono stati altresì presentati motivi aggiunti per contestare una correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo e inammissibile nel resto. Ha confermato la correttezza, in linea di principio, del ragionamento del giudice d'appello sulla mancata prova dell'estraneità rispetto al reato presupposto (capo 1), ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per macroscopica violazione delle regole di computo delle pene (incoerenza tra riduzioni e aumenti applicati). Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Riconosciuta l'applicazione dell'attenuante interna prevista dallo stesso articolo, che ha giustificato una prima riduzione della pena in sede di merito; la Corte verifica tuttavia la corretta combinazione di tale diminuzione con le ulteriori riduzioni o aumenti.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; rilevante nella ricostruzione della partecipazione o meno dell'imputato rispetto al reato presupposto.
art. 62-bis cod. pen.
Prevede la possibilità di una diminuzione della pena sino a un terzo per circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha applicato correttamente tale principio nella dosimetria.
art. 65, comma 3, cod. pen.
Stabilisce le regole di computo e progressione delle pene e delle diminuzioni; la Corte ha ritenuto che i criteri di computo previsti da questa norma non siano stati rispettati nella sequenza di riduzioni e aumenti operata dalla Corte d'appello.
art. 624 cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, quando annulla soltanto il trattamento sanzionatorio, di dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità; la norma è stata applicata per rendere definitiva la condanna sostanziale pur disponendo il rinvio per la sola quantificazione della pena.
Massime di principio
- Nel reato di ricettazione non è necessario che l'accusa provi positivamente l'estraneità dell'imputato al delitto presupposto: è sufficiente l'assenza di prova del contrario, salvo che l'imputato non affermi credibilmente di aver commesso il reato presupposto (in tal caso l'onere probatorio può mutare).
- Le riduzioni di pena previste da norme speciali (es. attenuanti 'interne' ex art. 648-bis) e le circostanze attenuanti generiche devono essere calcolate e cumulate secondo le regole codicistiche; ogni incoerenza aritmetica o motivazionale nella dosimetria può portare la Cassazione ad annullare la parte sanzionatoria.
- La Cassazione può annullare la sentenza soltanto nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare ad altra sezione per nuovo giudizio sulla pena, pronunciando comunque l'irrevocabilità della condanna sostanziale quando ricorrano le condizioni dell'art. 624 c.p.p.
- Correzioni materiali (errata corrige) o interventi successivi del giudice di merito, specialmente se effettuati dopo il deposito del ricorso in Cassazione, possono essere esaminati dalla Corte di legittimità e non impedirne il controllo sull'adeguatezza e la legittimità del calcolo della pena.
- In situazioni analoghe, chi impugna per vizi di motivazione relativi alla quantificazione della pena dovrebbe puntare sia alla dimostrazione dell'errore nel calcolo formale sia all'incongruenza delle ragioni che hanno portato alle singole riduzioni/aumenti.
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