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Ordinanza

Ordinanza n. 904/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del “RISULTATO DELLA PROVA SCRITTA” e, per ciò stesso, della valutazione attribuita alla prova scritta espletata dalla ricorrente in seno al Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.500 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 27.03.2025, prova resa nella forma del questionario a risposta multipla (cod. Questionario Q011366), espletata il 03.07.2025, al cui esito le veniva attribuito il voto provvisorio di punti 17,7/30 - considerandosi 64 risposte esatte, 15 errate e 21 omesse - quale voto insufficiente ai fini della prosecuzione nella selezione, voto successivamente confermato e divenuto definitivo; - del provvedimento di esclusione dalla selezione, non comunicato, non notificato, inevitabilmente assunto ove pure in termini di non ammissione al prosieguo della procedura concorsuale; - per quanto occorrente e di ragione, dell'elenco con punteggi definitivo dei candidati ammessi al prosieguo della procedura selettiva, pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 28.08.2025; - del Bando di Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.500 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 27.03.2025; - delle “Modalità per lo svolgimento della prova scritta ed orale del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato”; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202513610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio insufficiente nella prova scritta e conseguente esclusione dalla prosecuzione del concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il risultato della prova scritta a risposta multipla sostenuta il 3 luglio 2025, il conseguente punteggio definitivo di 17,7/30, l’esclusione o non ammissione al prosieguo della procedura, l’elenco definitivo degli ammessi, il bando e le modalità di svolgimento della prova. Il punteggio derivava dalla considerazione di 64 risposte esatte, 15 errate e 21 omesse; per l’accesso alla fase successiva era richiesto il punteggio minimo di 18. La contestazione riguardava, in particolare, la domanda n. 7 del questionario Q011366, relativa all’art. 460, comma 5, c.p.p., nella quale compariva il termine “apposizione” anziché “opposizione” per un errore di stampa. L’errore era presente in quattro delle cinque risposte possibili e la ricorrente deduceva che esso avesse determinato un effetto disorientante, tale da incidere sulla risposta e sul punteggio conseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che l’errore di stampa era incontestato e documentato e che il verbale della commissione n. 9 del 7 luglio 2025 aveva previsto, per i quesiti affetti da errori di stampa, l’assegnazione del punteggio della risposta esatta anche in caso di risposta errata o omessa quando l’errore avesse avuto un effetto disorientante sul candidato. Poiché l’errore riguardava quattro delle cinque alternative di risposta, il Collegio ha ritenuto plausibile l’effetto disorientante denunciato e ha disposto l’assegnazione del punteggio previsto per la risposta esatta e la riammissione della ricorrente al prosieguo della selezione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 460, comma 5, c.p.p.

    La disposizione era richiamata nel quesito concorsuale affetto dall’errore di stampa, consistente nella sostituzione del termine “opposizione” con “apposizione”.

Massime di principio

  • Quando una prova concorsuale a risposta multipla contiene un errore di stampa idoneo a disorientare il candidato nella comprensione della domanda o nell’individuazione della risposta esatta, deve essere applicato il criterio previamente stabilito dalla commissione per neutralizzare l’anomalia, compresa l’attribuzione del punteggio previsto per la risposta esatta anche in caso di risposta errata o omessa.
  • La presenza dell’errore in quattro delle cinque alternative di risposta può costituire elemento sufficiente, in sede cautelare, per ritenere plausibile l’effetto disorientante del quesito e disporre la riammissione del candidato al prosieguo della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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