Regolamento (UE) 2026/1192
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1192 della Commissione, del 28 maggio 2026, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale la cartografia delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sulla base di nuovi focolai notificati in Ungheria, Polonia e Slovacchia e della situazione epidemiologica nelle aree limitrofe. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo le zone I, II e III in numerosi Stati membri. L’atto è adottato in urgenza e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando, per la peste suina africana, l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione e riguarda la delimitazione territoriale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Incide su aree specifiche di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna e Romania, aggiornando i confini e la classificazione delle zone I, II e III in funzione dell’evoluzione epidemiologica. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento del 2023; si applica dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1192 della Commissione modifica il sistema delle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana. L’intervento è motivato dall’evoluzione recente della situazione epidemiologica nell’Unione, con nuovi focolai notificati soprattutto in Ungheria, Polonia e Slovacchia nel maggio 2026, e con la necessità di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, quale base per l’adozione dell’atto. Nei considerando si evidenzia che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e può avere effetti gravi sulla consistenza delle popolazioni animali, sulla redditività degli allevamenti, sulla circolazione delle partite di animali e prodotti derivati nel mercato interno e sulle esportazioni verso paesi terzi. L’atto è adottato in forma di regolamento di esecuzione e risponde a un’esigenza di aggiornamento tempestivo delle restrizioni territoriali.
Meccanismo di intervento: sostituzione dell’allegato I
L’unica disposizione operativa del regolamento dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sia sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo atto. Ciò significa che la mappa delle zone soggette a restrizioni I, II e III non viene semplicemente emendata, ma riformulata in modo completo.
Presupposti epidemiologici delle modifiche
Il regolamento dà conto di vari sviluppi epidemiologici: nuovi focolai in suini selvatici e detenuti in Ungheria, Polonia e Slovacchia hanno comportato il passaggio di diverse aree a una categoria più restrittiva. In particolare:
- in Ungheria, alcune aree precedentemente in zona I sono ricollocate in zona II;
- in Polonia, aree in zona I o II sono riposizionate in zona II o III a seconda dell’evoluzione dei focolai;
- in Slovacchia, aree in zona II sono riclassificate in zona III. La Commissione precisa inoltre che la delimitazione delle zone tiene conto anche della situazione nelle aree circostanti i focolai, proprio per il carattere dinamico del rischio.
Contenuto dell’allegato: zone I, II e III
L’allegato sostitutivo contiene elenchi territoriali molto estesi e tecnici, suddivisi per parte e per Stato membro.
Parte I – zone soggette a restrizioni I Sono incluse zone di numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Spagna. Per la Germania, l’elenco è particolarmente ampio e dettagliato, con riferimento a Länder, distretti, comuni e perfino porzioni di frazioni o aree delimitate da strade, ferrovie o altri confini geografici. Analogamente, per Italia, Polonia, Grecia e altri Stati, l’individuazione avviene a livello comunale o subcomunale.
Parte II – zone soggette a restrizioni II Comprende, tra gli altri, l’intero territorio o ampie porzioni di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia e ampie aree di Germania, Polonia, Italia, Grecia, Croazia, Spagna e altri Stati. In alcuni casi il regolamento designa intere regioni o distretti; in altri delimita aree tramite infrastrutture viarie o ferroviarie e confini amministrativi minuziosamente descritti.
Parte III – zone soggette a restrizioni III Riguarda Romania, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Italia, Slovacchia e Polonia. Questa è la categoria di maggiore restrizione ed è riservata ai territori in cui il rischio o la presenza della malattia impone misure più severe. Anche qui l’allegato opera con elenchi territoriali analitici.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori della filiera suinicola, i veterinari, gli allevatori e i professionisti che assistono aziende agricole e imprese di commercializzazione o trasporto, l’effetto principale è l’immediata necessità di verificare la corretta localizzazione dell’unità produttiva o del sito di provenienza rispetto alle nuove zone I, II o III. La classificazione incide sulle possibilità di movimentazione dei suini e dei prodotti correlati, nonché sui controlli e sulle misure di contenimento applicabili nei territori interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’urgenza, in ragione del grave rischio di diffusione della peste suina africana nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’effetto pratico è la nuova individuazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, con elenchi territoriali dettagliati per Stato membro, regione, provincia, comune o altra unità territoriale equivalente.
Ragioni dell’aggiornamento delle zone
Nei considerando la Commissione spiega che la peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere gravemente sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti delle partite e sulle esportazioni. I nuovi focolai notificati in Ungheria, Polonia e Slovacchia nel maggio 2026 hanno determinato un aumento del livello di rischio e giustificano il passaggio di varie aree da zona I a zona II, da zona II a zona III e la ridefinizione dei confini.
Criteri epidemiologici e delimitazione territoriale
La Commissione precisa che, data la natura dinamica della situazione nell’Unione, nella delimitazione delle nuove zone è stata considerata anche la situazione epidemiologica delle aree circostanti ai focolai. Le modifiche riguardano soprattutto Ungheria, Polonia e Slovacchia, dove alcune aree già classificate nelle zone I o II sono state ricollocate in una categoria più restrittiva.
Zona I: aree elencate e aggiornate
La parte I dell’allegato contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna e altre aree specifiche. Per diversi Stati membri l’elenco è estremamente dettagliato e indica comuni, distretti, frazioni, sezioni catastali, tratti di territorio, confini stradali o naturali e, in Ungheria, unità di gestione faunistica con relativi codici.
Zona II: aree a rischio intermedio o elevato
La parte II elenca le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Croazia, Spagna e altri territori. In alcuni casi le aree sono identificate per intere regioni o distretti; in altri per porzioni di comuni, linee di confine stradali o ferroviarie, o unità territoriali amministrative. In Germania, ad esempio, molte aree di Brandeburgo, Assia, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Nordreno-Vestfalia e Sassonia sono ricollocate in zona II.
Zona III: aree con il livello di restrizione più elevato
La parte III contiene le zone soggette a restrizioni III in Romania, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Italia, Slovacchia e Polonia. Tali aree corrispondono ai territori con rischio più elevato o con presenza di focolai più rilevanti, e includono sia intere circoscrizioni sia porzioni territoriali delimitate da infrastrutture, confini amministrativi o elementi geografici.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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