Cassazione Penale, Sentenza n. 37885/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per peculato per appropriazione di somme riscosse in qualità di titolare di una ricevitoria del gioco del lotto. La difesa deduce: 1) errata qualificazione della condotta come peculato perché l'attività sarebbe di natura privatistica e il ricevitore avrebbe rapporto solo con la società concessionaria Lotto Italia s.r.l.; 2) mancata individuazione del momento dell'appropriazione e possibile derubricazione in peculato d'uso o esclusione per caso fortuito dovuto a ludopatia; 3) nullità per omesso esame di una memoria difensiva e mancata rinnovazione dell'istruttoria; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. e contestazione della pena accessoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che il ricevitore del lotto veste la qualifica di incaricato di pubblico servizio in virtù della concessione e che il denaro riscosso è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Ha ritenuto provata l'interversione del possesso (utilizzo delle somme per scommesse) sufficiente a integrare il peculato, ha escluso la derubricazione in peculato d'uso e ha respinto l'eccezione di caso fortuito derivante dalla ludopatia. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative alla memoria non esaminata e alla mancata rinnovazione istruttoria per genericità. Ha infine valutato infondato il motivo sull'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. in relazione agli importi appropriati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma del reato di peculato; la Corte interpreta che l'appropriazione delle somme riscosse dal ricevitore del lotto integra il peculato quando il denaro è di pertinenza della P.A. sin dal momento della riscossione e si realizza l'interversione del possesso (uti dominus).
art. 89 cod. pen.
Norma sulla continuazione o altra diminuente applicata dalla Corte d'appello per rideterminare la pena; la sentenza impugnata ha riconosciuto tale diminuente e ridotto la pena a 1 anno, 2 mesi e 7 giorni.
art. 323-bis cod. pen.
Attenuante richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli importi appropriati e della mancata deduzione specifica in appello, la condotta non fosse idonea a giustificarne il riconoscimento.
art. 37 cod. pen.
Norma sulla perequazione automatica delle circostanze; la difesa l'aveva invocata, ma la Corte ha rilevato l'impossibilità di procedere a una perequazione automatica ove non sussistano i presupposti e non sia specificamente dedotto in appello.
art. 317-bis cod. pen.
Riguarda le pene accessorie; la Corte ha giudicato proporzionata la misura e ha respinto l'eccezione di eccessività del trattamento sanzionatorio.
art. 110 TULPS (sesto e settimo comma) e disciplina PREU
Riferimento alla giurisprudenza che ha assimilato la disciplina degli apparecchi da gioco e del PREU alla fattispecie del peculato quando l'esercente trattiene somme destinate alla pubblica amministrazione; la Corte estende tale principio al sistema del lotto gestito in concessione.
normativa sul gioco del lotto e regime concessorio
La disciplina concessoria trasferisce al concessionario e ai ricevitori una funzione di esplicazione di un servizio pubblico; perciò le somme riscosse sono considerate di pertinenza della P.A. e il ricevitore può essere incaricato di pubblico servizio.
Massime di principio
- Il ricevitore delle giocate del lotto può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio: quando l'attività è svolta in virtù di una concessione che trasferisce funzioni pubblicistiche, il denaro riscosso appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione.
- Il reato di peculato per somme riscosse si consuma non necessariamente per il mero ritardo nel versamento, ma quando risulti l'interversione del possesso (l'agente si comporta uti dominus), evidenziata da comportamenti come l'impiego delle somme per fini privati.
- Il peculato d'uso è normalmente inapplicabile al denaro, data la sua natura fungibile; dopo l'uso non è possibile restituire la stessa cosa, perciò la derubricazione a peculato d'uso è difficilmente sostenibile per somme di denaro.
- La dipendenza da gioco (ludopatia) non costituisce automaticamente caso fortuito o forza maggiore esimente: va provata la assoluta impossibilità di scelta e la totale assenza di volontarietà, circostanza difficile da riconoscere.
- Eccezioni processuali come omissione di esame di memorie o richiesta di rinnovazione dell'istruttoria richiedono specificità: il ricorrente deve indicare il contenuto delle memorie o la prova da acquisire e dimostrare l'incidenza su decisione per evitare la declaratoria di inammissibilità o manifestata genericità.
- La giurisprudenza consolidata sul tema delle gestioni in concessione e sugli apparecchi da gioco può essere estesa ad altri schemi concessori: si deve valutare la sostanziale pubblicisticità della funzione, non la forma privata del soggetto concessionario.
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