Ordinanza n. 1265/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto di revoca del modello 209 rilasciato in favore del lavoratore Aboulkheir Mohamed, avente n. prot. 0052859 nell’ambito del procedimento n. P-NA/L/Q/2022/101481, emesso in data 06.02.2026 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, notificato in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del modello 209 rilasciato nell'ambito di una procedura di regolarizzazione del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli ha revocato il modello 209 precedentemente rilasciato. In sede cautelare sono stati ritenuti sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris in relazione: alla possibile violazione del legittimo affidamento, considerato il significativo intervallo tra il rilascio del modello 209 e la revoca, durante il quale il ricorrente avrebbe instaurato regolari rapporti di lavoro e intrapreso un percorso di integrazione sociale ed economica; al difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la revoca sembrerebbe fondata esclusivamente su un parere negativo dell'Ispettorato del Lavoro basato su dati reddituali del datore di lavoro originario risalenti al 2021, senza adeguata considerazione della situazione attuale del lavoratore e dei successivi contratti di lavoro a tempo indeterminato; alla possibile violazione delle garanzie partecipative, per la mancata ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca; alla mancata valutazione di soluzioni alternative e meno afflittive, quale il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in presenza di ulteriori opportunità lavorative documentate.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto di revoca. Ha ritenuto presenti sia il fumus boni iuris, per i profili relativi a legittimo affidamento, istruttoria e motivazione, partecipazione procedimentale e proporzionalità della misura, sia il periculum in mora, ravvisato nel grave e irreparabile rischio di espulsione, perdita del lavoro e sradicamento dal contesto sociale raggiunto dal ricorrente. La causa è stata rinviata alla trattazione di merito in udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità delle questioni, concernenti il bilanciamento tra autotutela amministrativa e affidamento del privato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto l'istanza ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati in relazione alla possibile violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di revoca, per mancata comunicazione di avvio e mancato contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un titolo favorevole adottata a considerevole distanza temporale dal suo rilascio può presentare profili di violazione del legittimo affidamento quando il destinatario abbia, nel frattempo, consolidato rapporti lavorativi e un percorso di integrazione sociale ed economica.
- Il provvedimento di revoca è cautelarmente viziato da possibile difetto di istruttoria e motivazione quando si fondi esclusivamente su dati reddituali risalenti del datore di lavoro originario e non consideri la situazione attuale e concreta del lavoratore, inclusi successivi rapporti di lavoro documentati.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca può integrare, ove confermata nel merito, una lesione delle garanzie partecipative e del contraddittorio previste dalla legge n. 241/1990.
- Nell'adottare una misura incidente sulla posizione di uno straniero regolarizzato, l'amministrazione deve valutare, alla luce delle circostanze concrete, soluzioni alternative e meno afflittive, quali il rilascio di un permesso per attesa occupazione, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio concreto e imminente di espulsione, perdita del lavoro e sradicamento dal contesto sociale, quando tali conseguenze rendano grave e irreparabile il pregiudizio derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →