Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21972/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra quattro sentenze, articolata su tre motivi: 1) censura per non avere il giudice dell'esecuzione riconosciuto la continuazione tra tutte e quattro le sentenze; 2) violazione di legge e vizio di calcolo per errata determinazione della pena base e del calcolo degli aumenti per la continuazione (art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 187 disp. att. c.p.p.); 3) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione alla quantificazione delle pene per i reati posti in continuazione. In sostanza si contestava lo scorretto "scorporo" delle pene già unificate nelle sentenze di merito e il mancato rispetto delle regole (in particolare la riduzione di un terzo nei casi di giudizio abbreviato) nella determinazione degli aumenti per i reati satellite.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento ai second o e terzo motivi e inammissibile il primo motivo per genericità. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al GIP del Tribunale per nuovo provvedimento in diversa composizione. La Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione doveva: 1) scorporare i reati già unificati nelle sentenze richiamate per individuare correttamente il reato piu' grave e la relativa pena base; 2) calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, rispettando il rapporto di proporzione e i limiti dell'art. 81 c.p.; 3) applicare correttamente la riduzione di un terzo alle pene derivanti da giudizio abbreviato anche quando l'aumento deriva da sentenze emesse con rito abbreviato, avendo il giudice impugnato erroneamente richiamato una pronuncia (Sez. U n. 35852/2018) non pertinente alla fattispecie; 4) motivare specificamente la determinazione della pena per i reati unificati. Disposto nuovo esame con le precisazioni sopra indicate.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente di chiedere il riconoscimento della continuazione tra condanne definitive: il giudice dell'esecuzione deve valutare omogeneità e continuità temporale per raggruppare i reati e decidere sulla continuazione

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento di censura in cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena e nella quantificazione degli aumenti per la continuazione

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    in relazione all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio alle disposizioni sul calcolo della pena e del cumulo: la Corte richiama l'obbligo di corretto computo tecnico della pena base e degli aumenti

  • art. 81 cod. pen.

    limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.

    Principio di proporzione e limiti al cumulo delle pene: la determinazione degli aumenti deve rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e non trasformarsi in un cumulo materiale

  • artt. 444 e 445 cod. proc. pen.

    sentenza emessa ex artt. 444 e 445 cod. proc. pen.

    Rilevanti per la regola della riduzione di un terzo nella sentenza abbreviata: quando le sentenze poste in continuazione derivano da rito abbreviato deve essere applicata la relativa riduzione anche agli aumenti derivanti dai reati satellite

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269

    Giurisprudenza che richiede che il giudice motivi distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, in misura proporzionata e verificabile, per escludere un cumulo materiale e rispettare l'art. 81 c.p.

  • Sez. I, n. 21424/2019

    Sez. I, n. 21424/2019, Rv. 275845 - 01

    Principio secondo cui, quando si ridetermina la pena per continuazione tra sentenze che a loro volta hanno già unificato più violazioni, il giudice deve scorporare i reati, individuare il piu' grave e poi operare aumenti autonomi per ciascun reato satellite

  • Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 (dep. 26/07/2018) Rv. 273547

    Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 Ud. (dep. 26/07/2018 ) Rv. 273547 - 01

    Pronuncia citata dal giudice dell'esecuzione ma applicabile a fattispecie differenti (continuazione tra rito ordinario e rito abbreviato); la Corte osserva che tale principio non giustificava l'omissione della riduzione di un terzo nel caso in esame, dove entrambe le sentenze erano da rito abbreviato

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione alla composizione diversa del giudice per il nuovo esame; la Corte dispone il rinvio ad altra composizione per il riesame

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra sentenze che hanno già unificato piu' reati, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare le violazioni contenute in ciascuna sentenza e individuare il reato piu' grave per determinare la pena base
  • Gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere calcolati e motivati separatamente e in modo proporzionato: la motivazione deve consentire di verificare che non si sia sostituito il cumulo materiale delle pene
  • Se le sentenze poste in continuazione derivano da giudizio abbreviato, la riduzione di un terzo va applicata correttamente anche in relazione agli aumenti determinati per i reati satellite, salvo fattispecie giuridiche diverse
  • La mera indicazione della pena complessiva di una sentenza che ha unificato piu' reati non esonera il giudice dall'obbligo di spiegare come sono stati determinati gli aumenti per ciascun reato satellite
  • Le richieste generiche di riconoscimento della continuazione tra molteplici sentenze possono essere dichiarate inammissibili se non contestualizzate e motivate rispetto alle valutazioni specifiche del giudice dell'esecuzione (omogeneita' delle violazioni e continuita' temporale)
  • In caso di vizi nella determinazione della pena per continuazione la corretta tutela è l'annullamento con rinvio per nuovo calcolo, a condizione che la Corte fornisca istruzioni chiare su scorporo, base di calcolo e applicazione delle riduzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.