Cassazione Civile, Sentenza n. 3458/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 14/09/2012, emessa a seguito di avviso di accertamento per l'anno 1990 notificato il 19/11/1997. I contribuenti hanno eccepito la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e la prescrizione del credito erariale sostenendo che, dopo l'estinzione del giudizio di impugnazione dell'avviso per mancata riassunzione successiva al rinvio della Cassazione, l'effetto sospensivo del giudizio era venuto meno e la cartella era stata notificata oltre i termini decadenziali e prescrizionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione non sia assimilabile al giudicato di merito sulla pretesa impositiva. Ne consegue che, essendosi verificata l'estinzione del processo il 17/09/2009, il termine di decadenza previsto dall'art. 25, primo comma, lett. c) d.P.R. n. 602/1973 è iniziato a decorrere da tale data e si è esaurito il 31/12/2011; la notifica della cartella il 14/09/2012 è quindi tardiva. La sentenza della CTR è cassata sul punto e, decidendo nel merito, viene accolto il ricorso dei contribuenti con annullamento della cartella di pagamento; sono compensate le spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 25
L'art. 25 (termini di decadenza per la riscossione) si applica quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Se la definitività deriva dall'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, il termine decadenziale inizia a decorrere dalla data di estinzione del processo e non dalla sentenza di merito.
codice civile, art. 2953
Il termine decennale di prescrizione disciplinato dall'art. 2953 c.c. si applica soltanto quando vi è una sentenza definitiva (giudicato) che riconosca la fondatezza della pretesa. L'estinzione del giudizio non equivale a giudicato e dunque non dà luogo all'applicazione automatica del termine decennale.
codice civile, art. 2945, comma 2
L'azione giudiziale, se estinta per inattività delle parti, determina l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione ma non l'effetto permanente dell'interruzione che deriverebbe da una pronuncia di merito; pertanto alla estinzione segue la ripresa della decorrenza dei termini a fini prescrizionali/decadenziali.
d.lgs. n. 546/1992, art. 63
In materia tributaria la dichiarazione di estinzione del processo per mancata riassunzione comporta il venir meno del processo e, di conseguenza, la definitività dell'atto impositivo dall'originaria scadenza del termine per la riassunzione; tale definitività è diversa dal giudicato di merito.
codice di procedura civile, art. 393
L'art. 393 c.p.c. regola l'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo il rinvio della Corte di legittimità; la pronuncia di estinzione comporta la cessazione del processo e non produce gli effetti del giudicato sulla pretesa.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. L. 176/2020)
Norma richiamata per le forme dell'udienza pubblica (telematica) e procedimento; citata in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza in cui è stata discussa la causa.
Massime di principio
- L'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo un rinvio deciso dalla Corte di Cassazione non è assimilabile al giudicato di merito: non acquista così efficacia di sentenza che riconosca la legittimità dell'atto impositivo.
- Quando la definitività dell'accertamento deriva dall'estinzione del giudizio, i termini decadenziali previsti dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 decorrono dalla data di estinzione del processo (data ultima per la riassunzione), non dalla eventuale precedente notifica dell'atto.
- Il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. si applica solo se si è formato un giudicato che confermi la pretesa; in mancanza di giudicato (es. estinzione del processo) prevale il regime decadenziale.
- L'introduzione di un giudizio interrompe la prescrizione in modo istantaneo, ma l'estinzione del processo per inattività delle parti riduce tale effetto: dopo l'estinzione riprende la decorrenza dei termini utili a fini prescrizionali/decadenziali.
- Per l'Amministrazione finanziaria è necessario riassumere e coltivare il giudizio fino a pronuncia di merito per ottenere gli effetti del giudicato; in mancanza di riassunzione il potere di riscossione può decadere.
- Per il contribuente è efficace eccepire la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 quando la cartella sia stata notificata oltre il termine decorrente dalla definitività dell'avviso dovuta all'estinzione del processo; è utile verificare la data di estinzione e il termine decadenziale applicabile.
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