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Sentenza

Sentenza n. 4355/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30/03/2026 prot. n. -OMISSIS- Area 1 bis del Prefetto di -OMISSIS-, recante ad oggetto “comunicazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 88, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti della -OMISSIS- S.r.l.”, del 30 marzo 2026, notificato via p.e.c. in pari data, nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad esso connesso anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Milano il 30 marzo 2026 ai sensi dell'art. 88, comma 3, d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione antimafia interdittiva emessa in ragione della condanna irrevocabile, dal 20 ottobre 2004, di un proprio amministratore per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 41 Cost. e 67, 83, 84, 87 e 88 d.lgs. 159/2011, dell'art. 47, comma 12, l. 354/1975 e vizi di carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che la declaratoria del Tribunale di sorveglianza del 12 aprile 2006 di estinzione della pena e dei suoi effetti, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova, dovesse equivalere alla riabilitazione. Ha inoltre contestato che la Prefettura avesse verificato l'attualità della causa ostativa, lamentando l'automatica adozione dell'interdittiva nonostante il tempo trascorso. Infine ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 e dei principi sul giusto procedimento, per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha qualificato la comunicazione antimafia come certificazione dichiarativa, vincolata e accertativa: il Prefetto deve verificare la sussistenza delle cause ostative tassativamente previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85, senza valutare discrezionalmente l'attualità della pericolosità. La verifica della situazione aggiornata può condurre a esito liberatorio se la causa ostativa sia cessata, ma, nel caso di condanna per reato ostativo, ciò richiede la riabilitazione; l'estinzione della pena e dei suoi effetti dichiarata dopo l'affidamento in prova non è equiparabile alla riabilitazione. I due istituti hanno presupposti e finalità distinti: la riabilitazione richiede una valutazione giudiziale della buona condotta e produce, ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011, la cessazione dei divieti dell'art. 67. Poiché l'amministratore formalmente risultava tale ai sensi dell'art. 85, era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e non aveva ottenuto la riabilitazione, l'interdittiva era esito doveroso e vincolato. È stata respinta anche la censura procedimentale: la natura vincolata e cautelare della comunicazione e le esigenze di celerità escludono l'obbligo di previa comunicazione di avvio; inoltre opera l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La motivazione è sufficiente con l'indicazione del soggetto verificato e della causa ostativa, senza necessità di argomentare su un pericolo di infiltrazione mafiosa. Le spese sono state compensate per la natura essenzialmente interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011

    In definitiva, l'art. 67 del codice antimafia esclude ogni margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione prefettizia, la quale, in presenza di determinati presupposti tassativizzati dal legislatore, deve (e non può) emanare il provvedimento interdittivo.

    In presenza delle cause ostative tassativamente individuate dalla legge, l'adozione della comunicazione interdittiva è vincolata e il Prefetto non può compiere una valutazione discrezionale di pericolosità.

  • art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Dalla formulazione del citato art. 84, comma 2, che definisce la comunicazione antimafia, si ricava che il provvedimento antimafia qui all’esame è una dichiarazione di scienza appartenente alla categoria delle certificazioni, produttiva di certezza legale, di natura vincolata, che attesta la sussistenza o insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 (c.d. cause ostative).

    La comunicazione antimafia certifica, con efficacia di certezza legale e contenuto vincolato, la sussistenza o meno delle cause ostative previste dall'art. 67.

  • artt. 84, comma 2, e 85 d.lgs. 159/2011

    La comunicazione antimafia ha pertanto un contenuto vincolato, di tipo accertativo, in quanto il Prefetto territorialmente competente ha il solo compito di verificare (consultando la banca dati nazionale unica, di cui all'art. 96 del codice antimafia) la sussistenza o meno - a carico dei soggetti sottoposti a verifica, individuati dall'art. 85 del predetto codice - di una delle misure di prevenzione personale definitive emesse dall'Autorità giudiziaria (sorveglianza speciale) o di una sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (c.d. reati ostativi), tra i quali la condanna per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 del DPR n. 309/90, che ricorre nella fattispecie.

    La Prefettura deve accertare, rispetto ai soggetti elencati dall'art. 85, l'esistenza delle misure o condanne individuate dalla disciplina antimafia; la condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 rientra tra i presupposti ostativi.

  • art. 88, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011

    quando dalla consultazione della banca dati emerga, viceversa, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, nel qual caso la legge stabilisce che il Prefetto effettui le necessarie verifiche e accerti la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

    Quando la banca dati segnala una causa ostativa, il Prefetto deve verificarne la corrispondenza alla situazione aggiornata del soggetto; l'esito può essere liberatorio soltanto se la causa non sussiste più giuridicamente.

  • art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Ai sensi dell’art. 70, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "la riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67".

    La cessazione dei divieti previsti dall'art. 67 consegue alla riabilitazione; la norma non consente di equipararle la sola estinzione della pena e dei suoi effetti pronunciata all'esito dell'affidamento in prova.

  • artt. 178 e 179 c.p.

    Se dunque l’art. 179 c.p. stabilisce che la riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi “almeno tre anni dal girono in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta”, appare evidente come la concessione della riabilitazione del reo non sia un effetto automatico dell’estinzione della pena principale, ma consegua a un provvedimento discrezionale dell’Autorità giudiziaria che esamina il percorso personale del reo.

    La riabilitazione è un provvedimento autonomo, subordinato ai presupposti temporali e alla prova di buona condotta, e non si produce automaticamente per effetto dell'estinzione della pena.

  • art. 47, comma 12, l. 354/1975

    Nel sistema della documentazione antimafia soltanto la riabilitazione del reo può impedire il rilascio di una comunicazione antimafia interdittiva.

    L'esito positivo dell'affidamento in prova, anche quando comporti la dichiarazione di estinzione della pena e dei suoi effetti, non sostituisce la riabilitazione richiesta per far cessare la causa ostativa antimafia.

  • artt. 7 e 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Dall’applicazione dei principi generali in materia di provvedimenti amministrativi discende conseguentemente che la natura vincolata della comunicazione antimafia, il carattere spiccatamente cautelare della misura e le esigenze di celerità, escludono l'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 21octies, comma 2, della L. n. 241/1990, rendendo giustificata l'omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta.

    Per la comunicazione antimafia interdittiva, la natura vincolata e cautelare e le esigenze di celerità escludono l'obbligo di comunicazione di avvio; l'omissione non determina annullabilità quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Quindi, la comunicazione antimafia interdittiva, atto di natura vincolata e cautelare, non può essere annullata per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

    Il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio non comporta annullamento quando, per la natura vincolata dell'atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 106 c.p.

    Dalla lettera dell’art. 106 del cod. pen. si ricava che la declaratoria di estinzione degli effetti penali fa sì che della condanna non debba tenersi conto ai soli fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, sicché essa non fa venir meno gli effetti interdittivi (divieti e incapacità giuridica) derivanti dalla condanna irrevocabile o confermata in appello per reati ostativi (di cui all’art. 67, comma 8, d. lgs. n. 159/2011).

    L'estinzione degli effetti penali non elimina i divieti e le incapacità giuridiche antimafia connessi a una condanna per reato ostativo.

Massime di principio

  • La comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011 ha natura certificativa, vincolata e accertativa: verificata nei confronti di un soggetto rilevante ai sensi dell'art. 85 una causa ostativa tassativamente prevista dall'art. 67, il Prefetto deve adottare la comunicazione interdittiva e non può svolgere una valutazione discrezionale sull'attualità della pericolosità.
  • La verifica prefettizia della situazione aggiornata può condurre al rilascio della comunicazione liberatoria solo quando la causa ostativa sia venuta meno sul piano giuridico. Per una condanna per reato ostativo, la riabilitazione è lo strumento che determina la cessazione dei divieti antimafia; la mera estinzione della pena e dei suoi effetti, anche conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova, non è ad essa equiparabile.
  • La riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p. non è un effetto automatico dell'estinzione della pena: richiede un autonomo provvedimento dell'autorità giudiziaria e la verifica dei presupposti di legge, compresa la prova effettiva e costante di buona condotta.
  • La comunicazione antimafia interdittiva, essendo vincolata e cautelare e rispondendo a esigenze di celerità, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento; l'omissione non determina comunque l'annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La motivazione della comunicazione antimafia interdittiva è sufficiente se identifica il soggetto sottoposto a verifica e indica l'accertata sussistenza di una causa ostativa prevista dalla legge; non è necessario motivare anche sulla sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di motivazione

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