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Sentenza

Sentenza n. 4379/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA, nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso A022 ITALIANO, STORIA,ED.CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SC.SEC.I° GRADO E A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO E A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI DI II° GRADO.

Giustizia amministrativa202509970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio amministrativo né l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito, delle posizioni espresse e delle circostanze della causa.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo rumeno di specializzazione sul sostegno finalizzato all'insegnamento

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, rilevante per l'insegnamento nelle classi di concorso A022, A011 e A012. Nel corso del giudizio, con atto notificato e depositato il 16 febbraio 2026, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, come dichiarato dal Collegio nel caso concreto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e notificata nel corso del giudizio, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza procedere all'esame della domanda sostanziale.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla definizione in rito, alle posizioni processuali espresse e alle circostanze della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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