Cassazione Penale, Sentenza n. 33556/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione di legge per l'illegittima dichiarazione di assenza in primo grado, sostenendo che non vi fosse prova della sua effettiva conoscenza del processo: in fase di indagini aveva solamente dichiarato un domicilio (via Roma 131, Capua) senza nominare un difensore di fiducia e le successive notifiche, dopo un tentativo al domicilio dichiarato, erano state effettuate al difensore d'ufficio con il quale non aveva mai avuto contatti. Chiedeva dunque che si rilevasse l'illegittimità delle notifiche e della dichiarazione di irreperibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui il ricorrente aveva consapevolmente indicato un domicilio fittizio e si era volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, applicando l'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. e richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 23948/2019, "Darwish"). Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che la procedibilità in assenza è possibile quando vi sia una "volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento"; ciò richiede condotte positive e la prova del relativo coefficiente psicologico (consapevolezza/volontà di sottrarsi), non si può presumere automaticamente dalla sola irreperibilità o da mera negligenza.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata come norma che legittima la notifica degli atti al difensore d'ufficio quando il destinatario non è rinvenuto al domicilio dichiarato; nella fattispecie l'avvenuta notifica al difensore d'ufficio ha costituito elemento fattuale a supporto dell'accertamento dell'indicazione di un domicilio inidoneo.
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (decisione "Darwish")
Giurisprudenza di legittimità richiamata che precisa i criteri per distinguere la mera irreperibilità o negligenza dalla volontaria sottrazione: occorrono condotte positive e valutazione del dolo o della volontà di eludere la conoscenza degli atti; la messa in luce di un domicilio fittizio e di tentativi di notifica infruttuosi possono essere indizi apprezzabili, purché valutati nel loro complesso.
Massime di principio
- La semplice mancata ricezione di una notifica non basta di per sé a escludere la procedibilità in assenza: il giudice valuta se vi sia stata una "volontaria sottrazione" (condotta positiva e consapevole) ai sensi dell'art. 420-bis cpp.
- L'indicazione di un domicilio falso o inidoneo, documentata da tentativi di notifica infruttuosi e da accertamenti (es. relata dell'ufficiale giudiziario), è un indice rilevante ma non autonomamente determinante della volontà di sottrarsi; è necessaria una valutazione concreta e completa degli elementi di fatto.
- Le notifiche al difensore d'ufficio (art. 161, comma 4) dopo tentativi al domicilio dichiarato possono essere legittime e costituiscono elemento da valutare per accertare l'avvenuta conoscenza o la volontà di eludere la conoscenza del procedimento.
- Il principio della Suprema Corte richiede prova, anche indiretta, del coefficiente psicologico della condotta: i giudici devono evitare presunzioni automatiche e compiere un accertamento di fatto sulle condotte del destinatario delle notifiche.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è importante aggiornare domicilia e recapiti, nominare un difensore di fiducia o comunicare chiaramente eventuali assenze, conservare ogni elemento che attesti l'impossibilità oggettiva di ricevere notifiche e contestare tempestivamente eventuali notifiche ritenute irregolari.
- In sede di impugnazione la parte che contesta le notifiche deve produrre e valorizzare elementi concreti che escludano la volontà di sottrarsi (es. prove di temporanea assenza giustificata, contatti reali col difensore, attestazioni), poiché l'assenza di tali elementi favorisce la conclusione di volontaria sottrazione.
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