Sentenza n. 647/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n.-OMISSIS- pubblicata in data 22.5.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 26.5.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 25.6.2025 non essendo stato proposto appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Taranto che imponeva l'erogazione diretta o il rimborso dei costi per il trattamento ABA e la logopedia
Esito
Favorevole al ricorrente (esercenti potestà genitoriale)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Taranto, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, che aveva condannato l'ASL a erogare al minore dieci ore settimanali di trattamento con metodo ABA e un'ora settimanale di logopedia, direttamente oppure indirettamente mediante rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti, oltre al pagamento delle differenze tra le somme versate dai genitori e i contributi già corrisposti. L'ASL è rimasta inerte, non provvedendo né all'erogazione diretta né al rimborso delle spese sostenute. I ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme documentate, inizialmente quantificate in euro 28.445,40 e poi aggiornate a euro 31.640,04 per le fatture emesse fino a febbraio 2026, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Hanno rinunciato alla rivalutazione monetaria. L'ASL ha contestato genericamente la prova dell'effettiva erogazione dei trattamenti, del pagamento delle fatture e della corretta quantificazione dei costi, deducendo inoltre la validità annuale della prescrizione medica. Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili, perché tardive, la memoria e la documentazione depositate dall'ASL oltre i termini previsti per la camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha accertato che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato e che l'ASL non aveva dimostrato alcuna esecuzione del titolo né fornito giustificazioni dell'inadempimento. Poiché l'amministrazione non aveva erogato direttamente le prestazioni sanitarie e non aveva indirizzato il minore verso strutture pubbliche o convenzionate, era tenuta a rimborsare i costi sostenuti dai genitori. Le fatture prodotte, provenienti dall'ente erogatore privato, indicavano terapia, mensilità, importo e avvenuto pagamento e sono state ritenute idonee a provare il credito; le contestazioni dell'ASL sono state considerate generiche. È stata inoltre esclusa l'incidenza della pretesa validità annuale della prescrizione, poiché la prescrizione non prevedeva un limite temporale e attestava una patologia stabilizzata. L'ASL è stata condannata a corrispondere euro 31.640,04, oltre interessi legali: per le somme già pagate fino alla pubblicazione della sentenza ordinaria, dal passaggio in giudicato fino al soddisfo; per le somme sostenute successivamente, dalla richiesta fino al soddisfo. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale persistente inadempimento, su istanza dei ricorrenti. È stata respinta la penalità di mora, ritenuta non giustificata in ragione delle difficoltà economiche dell'amministrazione e dei vincoli di bilancio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la richiesta di penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicarla.
artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.
Stabiliscono i termini liberi per il deposito di documenti e memorie nel rito camerale; il deposito dell'ASL è stato dichiarato tardivo e processualmente inutilizzabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del Codice privacy, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che riconosce al beneficiario una prestazione sanitaria erogabile direttamente o, in alternativa, mediante rimborso dei costi sostenuti, l'amministrazione adempie solo dimostrando l'effettiva erogazione diretta oppure il rimborso delle spese documentate; in mancanza, deve corrispondere quanto dovuto a titolo di rimborso.
- Fatture emesse dal soggetto privato che ha erogato la prestazione sanitaria, recanti la tipologia del trattamento, il periodo di riferimento, l'importo e l'attestazione del pagamento, possono provare il credito azionato in ottemperanza quando l'amministrazione opponga contestazioni generiche e non dimostrate.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione di un titolo giudiziale mediante contestazioni generiche incompatibili con il chiaro contenuto precettivo del giudicato, né può limitarsi a richiamare una pretesa limitazione temporale della prescrizione medica quando tale limite non risulta dal documento e la patologia è indicata come stabilizzata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, secondo una valutazione concreta, sussistano rilevanti difficoltà economiche dell'amministrazione e vincoli di bilancio tali da rendere non giustificata la misura coercitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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