Cassazione Penale, Sentenza n. 26633/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per concorso in resistenza a pubblico ufficiale denunciando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione dell'autore del fatto, sostenendo che l'attribuzione della responsabilità si è basata solo sulla proprietà dell'autovettura e su un riconoscimento fotografico operato da un agente che già conosceva l'intestatario; inoltre contesta che sussistessero gli estremi della resistenza in mancanza di violenza o minaccia volontariamente diretta verso l'agente (afferma che il conducente cercava solo di fuggire). 2) Vizio relativo al riconoscimento della recidiva, sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente accertata e che andrebbe esclusa anche agli effetti della prescrizione essendo il fatto del 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorso si limiti a reiterare le stesse censure già sollevate in appello senza affrontare le corrette e motivate risposte fornite dalla Corte di appello; ha richiamato la deposizione del teste (Imperatore) che dichiarò di aver visto "con chiarezza" l'autore e di averlo riconosciuto tramite foto segnaletiche, e ha richiamato il principio secondo cui, ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario che violenza o minaccia siano rivolte alla persona dell'agente, basta che la condotta sia idonea ad ostacolare l'esercizio della pubblica funzione (richiamo a giurisprudenza: Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015). Sul secondo motivo ha osservato che la questione della recidiva non era stata dedotta in appello e quindi è preclusa in Cassazione; ha inoltre richiamato orientamenti secondo cui la recidiva, se fatta confluire nel giudizio di comparazione delle circostanze, rileva anche ai fini del calcolo della prescrizione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato come criterio per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; la sentenza riporta i motivi conformemente a tale disposto
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma cui si addebitava violazione di legge in relazione alla motivazione della sentenza impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna alle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015 (Rv. 262342) - giurisprudenza
Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Rv. 262342
Principio espresso: per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia diretta alla persona dell'agente; è sufficiente che la condotta sia idonea ad opporsi all'ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019), Schettino (Rv. 275319) - giurisprudenza
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319
Principio secondo cui la confluenza della recidiva nel giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti eterogenee comporta la rilevanza della recidiva anche ai fini del calcolo dei termini di prescrizione
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già sollevate in grado d'appello senza affrontare o confutare puntualmente le motivazioni date dalla corte di merito
- Ai fini della riconduzione della responsabilità per un fatto commesso con un veicolo, la proprietà del mezzo insieme a un riconoscimento testimoniato (anche tramite foto segnaletiche) e alla deposizione che dichiari di aver visto "con chiarezza" l'autore possono costituire prova idonea a sostenere la condanna, salvo specifiche ragioni di contraddizione e prova contraria
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è indispensabile che la violenza o la minaccia siano rivolte materialmente alla persona dell'agente: manovre pericolose o condotte che ostacolano l'esercizio della funzione pubblica possono integrare il reato
- Questioni nuove o non dedotte in appello (es. contestazione formale della recidiva) risultano in linea di massima precluse in Cassazione e non possono essere utilmente sollevate per la prima volta in questa sede
- La recidiva, se rimessa nel quadro della comparazione delle circostanze, può avere effetto anche sul computo della prescrizione: occorre verificare come la recidiva è stata trattata nei vari gradi per valutare gli effetti prescrizionali
- Dal punto di vista procedurale, la presentazione di un ricorso infondato o meramente reiterativo può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se non sussiste dolo o colpa grave nella scelta di proporre il ricorso
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