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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48685/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 04/06/2021. Il ricorso di Michele Di Mauro lamenta il difetto di motivazione relativo al diniego del riconoscimento nelle massima estensione delle attenuanti generiche; il ricorso di Ciro Contini contesta l'applicazione della recidiva (rilevando che la precedente condanna riguardava fatti temporaneamente successivi o che la recidiva applicata in precedenza sarebbe stata illegittima) e denuncia altresì il difetto di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche. Le difese miravano quindi alla riforma del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti o all'esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Di Mauro il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello aveva motivatamente respinto le attenuanti generiche. Per Contini parte dei censure sono state ritenute non consentite in cassazione perché non sollevate in appello; sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sulla recidiva e sulle attenuanti, confermando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la valutazione della recidiva (in termini di maggiore pericolosità sociale) e il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente i provvedimenti di merito restano in vigore (si confermano le determinazioni della Corte d'appello relative alla quantificazione delle pene), i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma alla Cassa delle ammende pari a € 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha trattato la recidiva come questione di merito in relazione alla maggiore pericolosità sociale espressa dalla persona; ha ritenuto non consentito in Cassazione sollevare profili di violazione dell'art. 99 che non erano stati dedotti in appello.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per escludere i motivi che in Cassazione ripropongono censure non oggetto di impugnazione in appello: tali motivi sono 'non consentiti' e quindi inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella valutazione delle attenuanti generiche: il giudice deve considerare gli indici previsti (personalità del reo, gravità del fatto, comportamento processuale) e motivare se tali elementi giustificano o meno il riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma impiegata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'eventuale versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 185/2015

    Richiamata in relazione alla discrezionalità dell'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99; la difesa aveva richiamato tale pronuncia in appello, ma in Cassazione non sono stati ammissibili nuovi profili non sollevati in appello.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata sul profilo della determinazione della causa di inammissibilità e sulla possibile esclusione della colpa: la Corte ha applicato il principio che, in assenza di elementi per escludere la colpa, può essere disposta la sanzione alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che proponga motivi generici o che riproponga questioni non sollevate nel rapporto di impugnazione precedente: è essenziale che le censure in Cassazione siano coerenti e già dedotte in appello.
  • La valutazione della recidiva ex art. 99 c.p. è un giudizio di merito incentrato sulla maggiore pericolosità sociale; il giudice deve motivare la correlazione tra precedenti e nuovo reato, e la Corte d'appello ha ampia discrezionalità purché adeguatamente motivata.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici oltre alla semplice ammissione di responsabilità o al silenzio processuale; la gravità del fatto e la personalità del reo (precedenti) possono giustificare il diniego.
  • La rideterminazione della pena di merito da parte della Corte d'appello (es. riduzione della pena base o degli aumenti) non è di per sé contraddittoria rispetto alla contestuale valutazione dei precedenti o della recidiva, se la motivazione distingue i diversi profili di valutazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte verifica l'eventuale colpa nella determinazione dell'inammissibilità prima di escludere tale sanzione.

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