Sentenza n. 1443/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di somme e all’attribuzione della carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che le riconosceva una pretesa patrimoniale e l’attribuzione della cosiddetta carta docente. Nel corso del giudizio ha depositato un’istanza di passaggio in decisione senza discussione, dichiarando l’intervenuto adempimento dell’amministrazione e il soddisfacimento dell’interesse azionato, ma precisando che ciò era avvenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, con contestuale riconoscimento delle spese legali. Tuttavia, non ha prodotto elementi di prova idonei a dimostrare che il pagamento delle somme e l’attribuzione della carta docente fossero effettivamente intervenuti per l’intero importo richiesto nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la prova della piena e integrale soddisfazione della pretesa, richiesta dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Dall’istanza della ricorrente ha però desunto la volontà implicita di non proseguire il giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone che sia provata la piena soddisfazione della pretesa azionata; in assenza di tale prova, se il ricorrente manifesta comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base della sola affermazione del ricorrente circa l’avvenuto adempimento dell’amministrazione: occorre una prova idonea della piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata.
- Quando il ricorrente dichiara l’avvenuto soddisfacimento dell’interesse, ma non dimostra l’integrale adempimento e manifesta implicitamente la volontà di non proseguire il giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio giustifica la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche quando il ricorso venga dichiarato improcedibile.
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