Cassazione Penale, Sentenza n. 20048/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che il giudizio di appello non era stato definito nel termine di due anni dalla pronuncia di primo grado e che perciò era maturata l'improcedibilità dell'azione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha rilevato l'applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 134/2021, che per i reati commessi dal 1.1.2020 e con impugnazioni proposte entro il 31.12.2024 ha esteso i termini di improcedibilità a tre anni per il giudizio di appello e ad un anno e sei mesi per la cassazione. Calcolando i termini: sentenza di primo grado 25/05/2022, termine per deposito motivazione 45 giorni (arrivo 09/07/2022), aggiunta dei 90 giorni previsti (arrivo 07/11/2022) e quindi termine di improcedibilità di tre anni il 07/11/2025, non ancora maturato alla data della sentenza d'appello 16/12/2024. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali nonché, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640-ter, comma terzo, cod. pen.
Norma sostanziale ratione del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato in appello.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente invocava tale violazione per dedurre vizi di motivazione relativi all'applicazione dell'art. 344-bis c.p.p.
art. 344-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i termini di durata del giudizio di appello e della cassazione e le conseguenze dell'eventuale decorso dei termini (improcedibilità). La Corte ha esaminato la sua applicazione alla luce della legge n.134/2021.
art. 2, comma 5, legge n. 134/2021
«nei procedimenti di cui al comma 3, [cioè, quelli che hanno ad oggetto reati commessi a far data dall'1.1.2020], nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31.12.2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione».
La Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione al caso (reato commesso il 6/2/2020 e impugnazione entro il 31/12/2024), estendendo i termini di improcedibilità e escludendo che alla data della sentenza d'appello fosse già maturata l'improcedibilità.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente il trattamento cartolare del ricorso; il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale disposizione.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ravvisati profili di colpa, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- Per reati commessi dal 1.1.2020, se l'impugnazione è proposta entro il 31.12.2024 si applicano i termini maggiorati previsti dall'art. 2, comma 5, legge n.134/2021 (3 anni per l'appello; 1 anno e 6 mesi per la cassazione). Bisogna verificare sempre la data di commesso del reato e la data di impugnazione per applicare correttamente la norma.
- Nel calcolo del termine di improcedibilità occorre partire dalla data utile in cui si considera completata la pronuncia di primo grado (tenendo conto del termine per il deposito della motivazione e degli eventuali giorni aggiuntivi computati dalla legge) e poi sommare il termine stabilito (es. 3 anni). Errori di calcolo possono rendere infondato un motivo di impugnazione.
- Se la Corte d'appello ha pronunciato prima della scadenza del termine maggiorato, l'eccezione di improcedibilità è infondata. Pertanto, la circostanza che il giudizio abbia superato due anni non è automaticamente decisiva quando si applicano termini derogatori/estesi (es. legge n.134/2021).
- In ricorso per cassazione, motivi manifestamente infondati determinano l'inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa nella lite, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale valutare preliminarmente la fondatezza della questione di diritto prospettata.
- In fase difensiva è fondamentale documentare e spiegare con precisione i calcoli temporal-giuridici relativi alla decorrenza e alla scadenza dei termini processuali (date di pronuncia, termine per deposito motivazioni, eventuali proroghe o giorni aggiuntivi), e fornire la normativa applicabile per evitare inammissibilità per manifesta infondatezza.
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