Sentenza del 22/09/2016 n. 7212 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONI SANZIONI - Operazioni soggettivamente esistenti - Irregolarità somministrazione manodopera - Soggetto reale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio ha contestato al contribuente l’indebita detrazione dell’IVA, ritenendo che le fatture emesse nell’ambito di un’irregolare, illecita e fraudolenta somministrazione di manodopera fossero riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti. La questione centrale riguardava quindi la possibilità di negare la detrazione e applicare sanzioni per il solo fatto che la somministrazione di manodopera fosse irregolare, nonostante il soggetto che aveva emesso le fatture fosse reale, effettivamente esistente e identificabile.
La decisione
La contestazione dell’Ufficio è stata ritenuta illegittima. La condotta del contribuente poteva integrare un’irregolare o illecita somministrazione di manodopera, anche con profili fraudolenti, ma ciò non era sufficiente a qualificare automaticamente le fatture come relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Poiché il soggetto emittente era reale, effettivo ed esistente, non ricorrevano i presupposti per negare la detrazione IVA e irrogare le sanzioni fondate sull’inesistenza soggettiva delle operazioni.
Massime di principio
- L’irregolarità o illiceità della somministrazione di manodopera non comporta automaticamente l’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate.
- Per negare la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare che il soggetto indicato in fattura non è il reale prestatore o è un soggetto fittizio, non soltanto che il rapporto contrattuale sia irregolare.
- La reale esistenza e operatività del soggetto che emette le fatture costituisce un elemento rilevante per escludere la contestazione di inesistenza soggettiva, pur potendo restare autonome responsabilità per violazioni della disciplina sul lavoro o sulla somministrazione.
- Le sanzioni fiscali devono essere collegate alla specifica violazione tributaria contestata: una frode o un’irregolarità giuslavoristica non giustifica automaticamente il recupero dell’IVA detratta.
- In casi analoghi occorre distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti, operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni reali ma eseguite nell’ambito di un contratto illecito o irregolare.
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