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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5200/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto a partecipare al processo per mancata citazione e ordine di traduzione, con conseguente ignoranza del procedimento; 2) omissione di motivazione e risposta sulla richiesta di restituzione del denaro sequestrato, poi oggetto di confisca.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha rilevato che il decreto di citazione era stato notificato; inoltre l'imputato aveva conferito procura speciale ai difensori che, in udienza, hanno chiesto e ottenuto la definizione con concordato ex art. 599-bis, implicando il consenso all'assenza dell'imputato e rendendo inutile la traduzione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 644 c.p. e che non era stato proposto alcun motivo di appello in merito (in ogni caso rinunciato), per cui la doglianza era preclusa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma relativa alla concorso di persone nel reato, citata in riferimento alle imputazioni ricomprese nella sentenza; usata per definire la fattispecie sanzionata.

  • art. 644 cod. pen.

    Previsione della confisca obbligatoria per il reato di ricettazione/appropriazione indebita contestato; la Corte ha ritenuto legittima la confisca in quanto obbligatoria e non impugnata.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato (ad es. rapina o altro a seconda del capo), richiamata nell'ambito dell'imputazione complessiva.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina della definizione negoziale del procedimento in appello (concordato): la richiesta dei difensori di definire il procedimento ai sensi di questa norma implica il consenso dell'imputato, tramite procura speciale, alla definizione anche in sua assenza.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la trattazione scritta; riportata per indicare il rito procedurale seguito (trattazione scritta del ricorso).

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma che prevede dilazioni dei termini di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza; la Corte ha richiamato giurisprudenza che esclude l'applicabilità quando l'imputato ha scelto o autorizzato il rito mediante procura speciale.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'imputato è considerato presente quando il rito è richiesto dal difensore munito di procura speciale; tale presenza rende irrilevante l'assenza materiale dell'imputato.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Riguarda il mandato specifico a impugnare; richiamata nella giurisprudenza per delimitare gli oneri del difensore quando l'imputato è considerato presente.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede i motivi per cui il giudice di legittimità può esaminare, richiamata per segnalare la preclusione delle doglianze non sollevate in appello.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale sul contenuto del ricorso per cassazione e sui motivi preclusi; citata per giustificare l'improcedibilità delle questioni non dedotte tempestivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata con liquidazione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La procura speciale conferita dall'imputato al difensore per definire il giudizio con concordato implica il consenso a che il procedimento sia deciso in sua assenza; l'imputato non deve essere tradotto né audito se non ha espressamente richiesto di intervenire.
  • Se la confisca è prevista come obbligatoria dalla norma incriminatrice (es. art. 644 c.p.), l'assenza di specifici motivi di appello sulla confisca comporta la preclusione della doglianza in sede di legittimità.
  • Le censure generiche sulla mancata vocatio in ius o sulla conoscenza del procedimento sono inammissibili se il decreto di citazione risulta notificato e non sono specificamente motivate.
  • Per preservare i rimedi in cassazione è necessario proporre motivi specifici e non rinunciare implicitamente alla materia impugnatoria mediante scelte difensive negoziali in appello.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o carenti sotto il profilo della specificità possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).

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