Cassazione Penale, Sentenza n. 5200/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto a partecipare al processo per mancata citazione e ordine di traduzione, con conseguente ignoranza del procedimento; 2) omissione di motivazione e risposta sulla richiesta di restituzione del denaro sequestrato, poi oggetto di confisca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha rilevato che il decreto di citazione era stato notificato; inoltre l'imputato aveva conferito procura speciale ai difensori che, in udienza, hanno chiesto e ottenuto la definizione con concordato ex art. 599-bis, implicando il consenso all'assenza dell'imputato e rendendo inutile la traduzione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 644 c.p. e che non era stato proposto alcun motivo di appello in merito (in ogni caso rinunciato), per cui la doglianza era preclusa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma relativa alla concorso di persone nel reato, citata in riferimento alle imputazioni ricomprese nella sentenza; usata per definire la fattispecie sanzionata.
art. 644 cod. pen.
Previsione della confisca obbligatoria per il reato di ricettazione/appropriazione indebita contestato; la Corte ha ritenuto legittima la confisca in quanto obbligatoria e non impugnata.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa al reato contestato (ad es. rapina o altro a seconda del capo), richiamata nell'ambito dell'imputazione complessiva.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina della definizione negoziale del procedimento in appello (concordato): la richiesta dei difensori di definire il procedimento ai sensi di questa norma implica il consenso dell'imputato, tramite procura speciale, alla definizione anche in sua assenza.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la trattazione scritta; riportata per indicare il rito procedurale seguito (trattazione scritta del ricorso).
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che prevede dilazioni dei termini di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza; la Corte ha richiamato giurisprudenza che esclude l'applicabilità quando l'imputato ha scelto o autorizzato il rito mediante procura speciale.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'imputato è considerato presente quando il rito è richiesto dal difensore munito di procura speciale; tale presenza rende irrilevante l'assenza materiale dell'imputato.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Riguarda il mandato specifico a impugnare; richiamata nella giurisprudenza per delimitare gli oneri del difensore quando l'imputato è considerato presente.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede i motivi per cui il giudice di legittimità può esaminare, richiamata per segnalare la preclusione delle doglianze non sollevate in appello.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale sul contenuto del ricorso per cassazione e sui motivi preclusi; citata per giustificare l'improcedibilità delle questioni non dedotte tempestivamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata con liquidazione di euro 3.000.
Massime di principio
- La procura speciale conferita dall'imputato al difensore per definire il giudizio con concordato implica il consenso a che il procedimento sia deciso in sua assenza; l'imputato non deve essere tradotto né audito se non ha espressamente richiesto di intervenire.
- Se la confisca è prevista come obbligatoria dalla norma incriminatrice (es. art. 644 c.p.), l'assenza di specifici motivi di appello sulla confisca comporta la preclusione della doglianza in sede di legittimità.
- Le censure generiche sulla mancata vocatio in ius o sulla conoscenza del procedimento sono inammissibili se il decreto di citazione risulta notificato e non sono specificamente motivate.
- Per preservare i rimedi in cassazione è necessario proporre motivi specifici e non rinunciare implicitamente alla materia impugnatoria mediante scelte difensive negoziali in appello.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o carenti sotto il profilo della specificità possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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