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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28088/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la declaratoria di prescrizione del credito contributivo relativo ai contributi dovuti per l'anno 2010. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel fissare il dies a quo della prescrizione alla scadenza del termine di pagamento dei contributi; avrebbe invece dovuto individuarsi nella data di presentazione della dichiarazione reddituale. Inoltre, l'INPS ha dedotto che la dichiarazione dei redditi presentata il 13 settembre 2011 era incompleta per mancata compilazione del quadro RR, circostanza che avrebbe impedito il controllo dell'Istituto e avrebbe dovuto incidere sulla decorrenza o sospensione della prescrizione. Il ricorso è stato fondato sulla violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, dell'art. 1 d.lgs. n. 462/1997 e dell'art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 241/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato che, in materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché quest'ultima ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Applicando tale principio al caso concreto, il credito risultava comunque prescritto, poiché il termine di versamento era scaduto il 16 giugno 2011, al più slittato al 6 luglio 2011, e il primo atto interruttivo era intervenuto solo il 12 luglio 2016. Quanto alla mancata compilazione del quadro RR, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una valutazione di merito della sentenza impugnata, insindacabile in cassazione, avendo la Corte territoriale escluso che l'omissione integrasse occultamento doloso degli elementi utili a individuare il debito contributivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della gestione separata tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione reddituale.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto idoneo a spostare il dies a quo della prescrizione nel caso concreto.

  • art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Nella materia previdenziale la prescrizione dei contributi segue il termine quinquennale e decorre dalla scadenza del pagamento dovuto.

  • art. 1 d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'incidenza della dichiarazione; la Corte non vi ha ravvisato un diverso criterio di decorrenza.

  • art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi e ai controlli fiscali/previdenziali, ma non considerato decisivo ai fini della prescrizione.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Costituisce la base normativa del differimento dei termini di versamento richiamato dalla Corte per valutare comunque prescritta la pretesa contributiva.

  • DPCM 10 giugno 2010

    Ha determinato, per l'anno considerato, lo slittamento del termine di versamento al 6 luglio 2011.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata formulata e comunicata alle parti secondo il rito camerale previsto.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di versamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente, poiché tale dichiarazione ha natura meramente dichiarativa e non costituisce presupposto del credito.
  • L'eventuale incompletezza della dichiarazione reddituale non comporta automaticamente sospensione o differimento della prescrizione: occorre che l'omissione integri, secondo una valutazione di merito, un occultamento doloso degli elementi necessari a individuare il debito contributivo.
  • Quando la Corte di cassazione ritenga conforme a diritto il dies a quo fissato dal giudice di merito e il primo atto interruttivo risulti successivo al decorso del quinquennio, il credito contributivo deve considerarsi prescritto.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla rilevanza o irrilevanza di specifiche omissioni dichiarative ai fini dell'occultamento doloso non sono, di regola, rivalutabili in sede di legittimità se non nei limiti del controllo di legittimità consentito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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