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Sentenza

Sentenza n. 1530/2026 - Torino, Sezione 3

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Ivrea - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Magda D'AMELIO n. 425/2023 pubblicata il 09.11.2023 (R.G. n. 274/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: - accertato e dichiarato il diritto di Giorgio Antonino LINGUANTI di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto - condannato il Ministero dell'Istruzione ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus nella misura di Euro 500,00 per ogni annualità, oltre interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; - condannato il Ministero dell'Istruzione a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquidava in € 500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché Euro 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Luca ANGELERI.

Giustizia amministrativa202600431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Ivrea, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus "carta docente" per quattro annualità e condannato il Ministero al pagamento delle relative somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Ivrea n. 425/2023, che aveva accertato il suo diritto al bonus "carta docente" per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi, eventuale maggiorazione per rivalutazione monetaria e spese di lite. Prima dell'udienza camerale, il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata interamente soddisfatta dall'Amministrazione. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Richiamato nella sentenza civile quale base normativa delle modalità di erogazione del bonus "carta docente".

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della liquidazione e dell'eventuale debenza del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie integralmente al giudicato dopo la proposizione del ricorso, essa può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese del giudizio di ottemperanza.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa o il pagamento intervenuto nel corso del giudizio abbia assicurato una soddisfazione completa e non soltanto parziale della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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